Sospensione feriale e termine biennale per la domanda di riparazione (Cass. pen. Sez. IV n. 37971 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini nel periodo feriale prevista dall’art. 1 della legge n. 742/1969 opera anche per il termine biennale di decadenza fissato dall’art. 315 cod. proc. pen. per la proposizione della domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione. La natura processuale del termine deriva dalla circostanza che la domanda costituisce l’atto introduttivo del giudizio e l’unico rimedio per il riconoscimento del diritto all’indennizzo. A tale conclusione conduce l’orientamento delle Sezioni Unite civili, secondo cui la sospensione feriale riguarda anche il termine entro il quale il processo deve essere instaurato. La sospensione dei termini processuali disposta dall’art. 83 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, non è subordinata alla scadenza del termine nella finestra temporale considerata, ma alla semplice decorrenza dello stesso in tale intervallo.
Il Fatto
Un soggetto aveva subito una misura cautelare restrittiva per partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso e intestazione fittizia di beni. Assolto in appello per i reati cautelati, con condanna per altri non cautelati, aveva presentato domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione.
La Corte d’appello di Napoli aveva dichiarato la domanda inammissibile, ritenendola proposta oltre il termine biennale dalla definitività della sentenza assolutoria, intervenuta il 19 febbraio 2018 e divenuta irrevocabile il 04 luglio 2018, con domanda depositata il 06 luglio 2020. Ricorreva per cassazione la difesa.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è accolto. Emerge dagli atti che la domanda era stata inviata via PEC il 04 luglio 2020, mentre il deposito cartaceo sarebbe avvenuto il 06 luglio 2020. La Corte della riparazione, calcolando il termine, aveva individuato l’irrevocabilità della sentenza assolutoria nel 04 luglio 2018 e ritenuto scaduto il termine biennale alla stessa data del 2020.
Il Supremo Collegio rileva la fondatezza della seconda censura, con effetto di assorbimento della questione sulla presentazione della domanda. La Corte territoriale non ha tenuto conto dell’orientamento consolidato per il quale la sospensione feriale opera anche per il termine biennale previsto dall’art. 315 cod. proc. pen., trattandosi di termine di decadenza fissato per l’atto introduttivo del giudizio, in un caso in cui la domanda rappresenta l’unico rimedio per il riconoscimento del diritto all’indennizzo.
Il percorso argomentativo muove dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite civili n. 17781 del 22/07/2013 e da Cass. civ. n. 5423 del 18/03/2016, secondo cui fra i termini per i quali l’art. 1 della legge n. 742/1969 prevede la sospensione nel periodo feriale rientrano anche quelli per l’instaurazione del processo, se l’azione costituisce l’unico rimedio. Su tale base si è affermato che al termine dell’art. 315 cod. proc. pen. va attribuita natura processuale ai fini della sospensione feriale.
Quanto alla sospensione pandemica, la Corte ritiene erroneo l’assunto dell’ordinanza secondo cui l’effetto sospensivo sarebbe subordinato alla scadenza del termine nell’arco temporale considerato. L’art. 83, comma 2, del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, sospende «tutti i termini procedurali» che decorrano in tale intervallo, come chiarito dalla Sez. U n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna. La fonte normativa e il giudice di legittimità fanno riferimento al concetto di decorrenza di qualsiasi termine processuale. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Napoli per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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