Inammissibile il ricorso che deduce la motivazione carente o inidonea (Cass. pen. Sez. VII n. 38060 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità la censura con cui si deduce, in termini generici, la violazione di legge in materia di motivazione può essere riferita unicamente alla categoria della motivazione apparente, non già alle ipotesi della motivazione carente o inidonea, estranee al vizio deducibile innanzi alla Corte di cassazione. La motivazione apparente ricorre quando il provvedimento, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Il vizio integra una inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Esso non sussiste quando la sentenza dia puntualmente conto dell’iter logico posto a base della decisione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 31.01.2025, aveva confermato la decisione con cui il Tribunale di Ravenna aveva dichiarato due imputati colpevoli del reato di furto aggravato in concorso, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto, a mezzo del difensore di fiducia, un unico ricorso per cassazione, articolato in un solo motivo, con cui deducono la violazione di legge assumendo che la motivazione adottata dalla Corte di merito sia carente e meramente apparente. La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Il passaggio centrale riguarda la qualificazione del vizio dedotto. La censura con cui si invoca, in termini assolutamente generici, la violazione di legge può essere riferita unicamente alla categoria della motivazione apparente.

Restano estranee al vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità le ipotesi della motivazione “carente” e tantomeno “inidonea”. La Corte opera qui una precisa delimitazione delle categorie spendibili nel giudizio di cassazione, escludendo che le formule della carenza e della inidoneità possano essere spese come autonome censure.

Quanto alla motivazione apparente, essa si configura quando il provvedimento, benché graficamente esistente, non rende tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. All’interprete non può essere lasciato il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture.

La Corte richiama la distinzione elaborata dalle Sezioni Unite n. 33451 del 29/05/2014: il vizio deve sostanziare una “inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali”. Si tratta, dunque, di una motivazione del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero di linee argomentative talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni del provvedimento.

Nel caso di specie tale ipotesi non ricorre: la sentenza impugnata ha puntualmente dato conto dell’iter logico-motivazionale posto a base dell’affermazione di penale responsabilità degli imputati. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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