Inutilizzabilità ex art. 512 cod. proc. pen. e valutazione della sopravvenuta impossibilità (Cass. pen. Sez. VII n. 38119 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta impossibilità, per fatti o circostanze imprevedibili, della ripetizione di atti assunti dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari è liberamente apprezzata dal giudice di merito. Tale valutazione, quando adeguatamente e logicamente motivata, non è sindacabile nel giudizio di legittimità. Il ricorso che si limiti a riproporre un profilo di censura già vagliato e disatteso dal giudice di appello è inammissibile. La inutilizzabilità delle dichiarazioni non può fondarsi su un’inidoneità della certificazione medica non dimostrata, né sulla sola circostanza che l’atto sia stato assunto fuori dal luogo di verificazione del fatto.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 28 marzo 2025, ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Ferrara del 20 dicembre 2019, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile di distinte condotte di furto in abitazione. Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nella querela della persona offesa riferita a una delle condotte contestate.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché costituisce mera riproposizione di un profilo di censura già esaminato e respinto dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto. I giudici di appello, con giudizio di fatto non manifestamente illogico, hanno osservato che le condizioni di salute valutate per ritenere impossibile la ripetizione dell’atto non erano legate al luogo di assunzione della prova, con conseguente irrilevanza del richiamo alla norma processuale invocata, quanto piuttosto allo stress derivante dalla necessità di rievocare l’accaduto.
La Corte di cassazione rileva inoltre che il ricorrente non indica le ragioni per le quali dovrebbe ritenersi inidonea o insufficiente la certificazione medica posta dai giudici di merito a fondamento della valutazione ex art. 512 cod. proc. pen. La censura resta quindi sul piano della mera contrapposizione valutativa, senza additare specifici vizi del ragionamento.
Il principio affermato è che la sopravvenuta impossibilità di ripetizione degli atti assunti dalla polizia giudiziaria durante le indagini preliminari, per fatti o circostanze imprevedibili, è oggetto di libero apprezzamento del giudice di merito. La relativa valutazione, se adeguatamente e logicamente motivata, sfugge al sindacato di legittimità. A sostegno la Corte richiama Sez. V n. 40397 del 19/09/2022, Sez. IV n. 842 dell’8/11/2008 e Sez. III n. 42926 del 23/10/2002.
Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che la recidiva risulta già esclusa con la sentenza del Tribunale, sicché sul punto difetta lo stesso interesse a ricorrere. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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