Annullamento diniego white list e sopravvenuta carenza di legittimazione (Cass. pen. Sez. I n. 7566 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di prevenzione patrimoniali, l’impresa che abbia ottenuto l’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di diniego di iscrizione nella c.d. white list non è (più) legittimata a proporre o coltivare l’istanza di controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011. Tale norma, infatti, riserva la legittimazione attiva alle sole “imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva” che abbiano impugnato il relativo provvedimento prefettizio. L’equiparazione tra il diniego di iscrizione alla white list e l’interdittiva antimafia, operata dalla giurisprudenza di legittimità, presuppone la persistenza del provvedimento amministrativo restrittivo: la sua eliminazione giurisdizionale fa venire meno il presupposto legittimante, rendendo l’impresa priva di interesse e di legittimazione a coltivare la procedura nei successivi gradi di giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente aveva chiesto al Tribunale di essere ammessa al controllo giudiziario volontario di cui all’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, a seguito del diniego opposto dal Prefetto alla richiesta di rinnovo dell’iscrizione nella white list per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Sia il Tribunale sia la Corte d’appello di Bologna avevano rigettato l’istanza, ritenendo superata la situazione di infiltrazione mafiosa per l’adozione da parte della società di un modello organizzativo e di un organismo di vigilanza.
La società proponeva ricorso per cassazione, deducendo che, quando il controllo giudiziario è richiesto dal privato, il pericolo di infiltrazione mafiosa non costituirebbe requisito necessario, essendo l’accertamento rimesso all’organo amministrativo. Nel frattempo, prima della scadenza del termine per ricorrere, il Consiglio di Stato aveva riformato la pronuncia di primo grado e annullato il provvedimento prefettizio di diniego di rinnovo dell’iscrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che l’annullamento giurisdizionale del diniego prefettizio intervenuto dopo la decisione impugnata fa venir meno la legittimazione della società a coltivare l’istanza di controllo giudiziario. L’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 limita la legittimazione alle imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva che abbiano proposto impugnazione avverso il provvedimento del prefetto: il diniego di iscrizione alla white list, pur assimilato all’interdittiva dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 2156 del 17/11/2022, dep. 2023), costituisce il presupposto indefettibile della procedura.
La Corte ha chiarito la diversa natura dei due istituti: l’interdittiva ex art. 84 è un provvedimento restrittivo emesso d’ufficio, la cui eliminazione è satisfattiva per il ricorrente; il diniego di iscrizione è invece il rifiuto di un provvedimento ampliativo richiesto dalla parte, eliminabile anche con l’azione di adempimento ex art. 31, comma 3, cod. proc. amm..
Conseguentemente, l’annullamento del diniego fa ritornare l’impresa nella situazione di mera mancata iscrizione, che non integra il presupposto legittimante previsto dalla legge: la procedura di controllo giudiziario è riservata alle imprese colpite da un provvedimento limitativo della propria sfera giuridica e non a tutte quelle che non possono contrattare con la pubblica amministrazione.
La Corte ha infine richiamato la recente pronuncia delle Sezioni Unite dell’11/12/2025, la quale ha affermato che il giudice ha il compito di accertare la sussistenza dell’infiltrazione mafiosa e deve rigettare la richiesta in caso di esito negativo, confermando l’impostazione ermeneutica che ha condotto alla declaratoria di inammissibilità. Alla società è stata altresì irrogata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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