Inammissibile il ricorso che chiede una nuova valutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 38126 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità e per estraneità al giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o di vizio di motivazione, proponga in realtà una rivalutazione delle risultanze probatorie, contrapponendo alla lettura del giudice di merito una diversa ricostruzione storica o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti. La Corte di cassazione non può operare una nuova valutazione dei dati processuali quando la motivazione impugnata sia congrua e dia conto dell’iter logico-giuridico seguito. In tema di art. 625-bis cod. pen., la circostanza attenuante ad effetto speciale della collaborazione richiede un contributo significativo, utile e concreto, per l’individuazione dei correi o dei responsabili della ricettazione, il cui apprezzamento è rimesso al giudice di merito ed è censurabile in cassazione nei soli limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La mera indicazione di un nominativo non integra la condotta richiesta dalla norma.
Il Fatto
La ricorrente è stata ritenuta responsabile del reato di art. 624-bis cod. pen. con sentenza del Tribunale di Velletri, confermata dalla Corte di appello di Roma. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo la violazione di legge sostanziale e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, contestando in particolare la scarsa attendibilità del riconoscimento fotografico e l’attitudine dimostrativa delle prove, che a suo dire proverebbero solo la disponibilità dell’autovettura e non il concorso nel reato.
Con un secondo motivo ha denunciato il vizio di motivazione relativo al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 625-bis cod. pen., sostenendo che la Corte di appello non avrebbe considerato l’indicazione dei nomi dei correi resa dalla ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito il costante insegnamento di legittimità secondo cui è preclusa alla Cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella del giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova. Sul punto richiama Sez. 5 n. 15041 del 24.10.2018, Sez. 3 n. 18521 del 11.01.2018, Sez. 4 n. 1219 del 14.09.2017 e Sez. 2 n. 7986 del 18.11.2016.
Nel caso concreto i giudici di merito avevano fondato il concorso nel reato su un compendio probatorio ampio: la presenza accertata di tre uomini all’interno dell’abitazione; l’allontanamento a bordo di una vettura condotta da una ragazza che li attendeva, poi identificata nella ricorrente; la fuga osservata dai militari, con l’autovettura non fermatasi una volta intimato l’alt; la fuga della ragazza, il cui telefono era ancora agganciato al sistema bluetooth della vettura; la presenza, sullo smartphone in uso alla ricorrente, di un audio con una voce maschile preoccupata per la fuga da un posto di blocco.
Le doglianze, ha osservato la Corte, investono la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto, profili riservati al giudice di merito e non deducibili in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua, che dà conto dell’iter logico-giuridico e delle ragioni della decisione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui, ai fini del riconoscimento dell’attenuante ad effetto speciale, il colpevole deve fornire un contributo collaborativo significativo per l’individuazione dei complici, la cui utilità e concretezza è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice (Sez. 5 n. 13386 del 17.12.2020, dep. 2021), censurabile nei limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 29045 del 15.06.2022; Sez. 5 n. 32937 del 19.05.2014). La motivazione della Corte di appello non è risultata manifestamente illogica né contraddittoria, avendo escluso che la ricorrente avesse riferito circostanze di utilità o concretezza nell’individuazione dei correi.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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