Continuazione e proprietà transitiva nel giudizio esecutivo (Cass. pen. Sez. I n. 38220 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’identità del disegno criminoso che si affermi con riferimento a una serie di reati comporta che ciascun elemento della serie sia avvinto agli altri da una relazione simmetrica, connotata dalla identità della genesi programmatica. Da tale identità deriva la proprietà transitiva della continuazione, nella sua accezione positiva: se un reato è connesso per continuazione a un secondo, e questo a un terzo, anche il primo e il terzo sono necessariamente uniti nel vincolo, poiché tutti costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso. Ne consegue che il giudice dell’esecuzione, una volta riconosciuta la continuazione tra più reati, non può escludere il vincolo tra quelli che siano divenuti parti della medesima serie per effetto di successivi riconoscimenti.
Il Fatto
Con l’ordinanza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Milano ha dichiarato in parte inammissibile l’istanza con cui il condannato aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra sette sentenze, e nel resto passibile di rigetto. L’inammissibilità riguardava i reati giudicati dal Tribunale di Napoli e dal Tribunale di Ancona; il rigetto concerneva i reati oggetto delle altre cinque sentenze.
Il ricorrente ha denunciato vizio di motivazione, lamentando che la Corte distrettuale abbia ignorato la cosiddetta proprietà transitiva. Il Tribunale di Genova, con due distinte ordinanze, aveva già riconosciuto la continuazione tra i reati di alcune delle sentenze considerate, sicché il vincolo avrebbe dovuto estendersi anche ai restanti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa che non è oggetto di ricorso la declaratoria di inammissibilità dell’istanza. Il ricorso è fondato nella parte in cui censura il rigetto.
Per consolidata giurisprudenza, l’identità del disegno criminoso comporta che ciascun elemento della serie, partecipando di tale identità, si configuri avvinto da una relazione perfettamente simmetrica rispetto alla sottoclasse costituita dagli altri reati. La relazione si connota per l’identità della genesi programmatica che ne costituisce l’essenza e per la ulteriore proprietà transitiva: se un reato è connesso per continuazione a un secondo, e questo a un terzo, anche il primo e il terzo sono necessariamente uniti in continuazione, poiché tutti e tre costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso.
La Corte richiama i precedenti che hanno affermato tale principio: Sez. I n. 43880 del 09.09.2022, Sez. I n. 48580 del 17.10.2017 e Sez. I n. 16235 del 30.03.2010.
In applicazione di tali principi, i reati giudicati con la sentenza sub 1 — già uniti in continuazione con quelli oggetto della sentenza sub 2 con ordinanza del Tribunale di Genova del 14 settembre 2021 — devono essere posti in continuazione anche con le violazioni oggetto delle sentenze sub 3, 4 e 5. Tali violazioni, a seguito del riconoscimento operato con l’ordinanza del 24 maggio 2022 del Tribunale di Genova, sono divenute parti della serie.
Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, relativamente al rigetto parziale dell’istanza, con rinvio al giudice che l’ha adottata. In ossequio alla sentenza n. 183/2013 della Corte costituzionale, non potrà partecipare al giudizio di rinvio il giudice persona fisica che ha contribuito a pronunciare l’ordinanza di rigetto, poiché l’apprezzamento demandato al giudice dell’esecuzione presenta tutte le caratteristiche del giudizio, con conseguente connotazione pregiudicante della precedente decisione nel merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.