Ricorso avverso provvedimento de plano qualificato come opposizione (Cass. pen. Sez. I n. 38221 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di estinzione della pena, i provvedimenti vanno adottati dal giudice dell’esecuzione de plano, ai sensi dell’art. 676, commi 1 e 2, in relazione all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., senza udienza di comparizione delle parti. Avverso il provvedimento così emesso gli interessati possono proporre solo opposizione davanti allo stesso giudice dell’esecuzione, che tratterà le questioni in procedimento partecipato regolato dalle forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione proposto in luogo dell’opposizione non è inammissibile, ma va qualificato come opposizione, in applicazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., per il principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, non essendo consentaneo a tale principio far discendere l’inammissibilità dall’erronea qualificazione dell’impugnazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al giudice di dichiarare, ai sensi dell’art. 172 cod. pen., l’estinzione della pena inflittagli con una precedente sentenza, assumendo che quella pena fosse stata erroneamente determinata applicando la recidiva specifica in realtà insussistente, perché fondata su un reato già estinto ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

Il G.i.p. del Tribunale di Bolzano aveva rigettato l’istanza con provvedimento emesso de plano, ritenendo la recidiva correttamente applicata, sul rilievo che il reato posto a suo fondamento era stato commesso prima del termine quinquennale decorrente dalla data di irrevocabilità della precedente sentenza. Avverso quel provvedimento il difensore aveva proposto direttamente ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 445, 99 e 106 cod. pen., oltre che dell’art. 25 Cost. e dell’art. 7 CEDU.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il regime procedimentale. In tema di estinzione della pena, l’art. 676, commi 1 e 2, cod. proc. pen., richiamando l’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., attribuisce i relativi provvedimenti al giudice dell’esecuzione, che li adotta de plano, senza formalità e senza fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.

Da tale assetto la Corte fa discendere una precisa conseguenza processuale. Quando il giudice dell’esecuzione abbia reso il provvedimento de plano — e anche quando abbia irritualmente anticipato il contraddittorio a quella prima fase — gli interessati possono proporre solo opposizione davanti allo stesso giudice dell’esecuzione. Questi tratterà le questioni in procedimento partecipato, regolato dalle forme dell’incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen., previa convocazione delle parti e dei difensori per un’udienza camerale. Il percorso argomentativo si sostiene sul precedente della Sez. III n. 49317 del 27.10.2015.

Nel caso concreto, il ricorrente aveva proposto ricorso immediato per cassazione contro il provvedimento de plano, saltando la fase dell’opposizione. La Corte osserva che il legislatore ha previsto quella fase proprio per consentire la rivalutazione del provvedimento da parte del giudice che lo ha emesso inaudita altera parte: giudice che, a differenza di quello di legittimità, ha cognizione piena della doglianza ed è deputato a esaminare tutte le questioni che le parti non avevano ancora potuto sottoporre a un giudice di merito.

Il ricorso, pertanto, non va dichiarato inammissibile, ma qualificato come opposizione, in applicazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e in forza dei principi di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, di cui quella disposizione è chiara manifestazione. La Corte richiama sul punto la Sez. I n. 28126 del 06.05.2021 e la Sez. I n. 33007 del 09.07.2013. Non sarebbe consentaneo a tale principio far discendere l’inammissibilità dall’erronea qualificazione dell’impugnazione, anche per non pregiudicare la possibilità che i destinatari del provvedimento de plano ottengano una seconda pronuncia di merito all’esito del loro effettivo concorso al procedimento e della fase camerale partecipata.

Qualificato il ricorso come opposizione, la Corte dispone la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Bolzano, perché sia espletata la relativa fase ai sensi degli artt. 676, commi 1 e 2, 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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