Reato continuato e attenuanti generiche: obbligo di motivare aumenti e presupposti (Cass. pen. Sez. II n. 38233 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, la possibilità di indicare sinteticamente l’incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite non esonera il giudice dalla valutazione degli elementi che, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reati unificati quoad poenam, né dall’indicazione dell’entità e delle ragioni degli aumenti di pena. Il giudizio sulla sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, da effettuarsi secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen., ove fondato su elementi di fatto di natura oggettiva deve essere riferito allo specifico fatto di reato; ove invece gli elementi siano di natura soggettiva, riferibili all’imputato, il giudizio riguarda indistintamente tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione. La motivazione che richiami un fattore esterno e di carattere sociologico, senza chiarire gli elementi positivi direttamente riferibili all’imputato, è apparente e integra violazione di legge.
Il Fatto
Il G.u.p. presso il Tribunale di Brescia, all’esito di rito abbreviato, ha dichiarato il ricorrente responsabile di più reati — rapina aggravata, minaccia aggravata e lesioni aggravate — concesse le circostanze attenuanti generiche, unificati i reati dal vincolo della continuazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione per l’omessa determinazione dell’aumento in continuazione, pur riconosciuta in motivazione, e per la motivazione carente in ordine alla concessione delle attenuanti generiche, fondata sul solo contesto di marginalità sociale. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento parziale, con annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso fondato. In via preliminare, osserva che il Procuratore generale ha correttamente azionato il ricorso per far valere la violazione di legge e il vizio di motivazione, risultando la motivazione stessa, sul punto, sostanzialmente omessa e dunque apparente.
Quanto al primo motivo, il Tribunale ha esplicitamente riconosciuto in motivazione che tutti i reati erano unificati dal medesimo disegno criminoso. Nondimeno, nel determinare la pena ha fatto riferimento esclusivamente alla pena base e alla riduzione conseguente alle circostanze attenuanti generiche e al rito, senza alcuna determinazione in ordine alla riconosciuta continuazione. Il giudice del rinvio dovrà pertanto determinare, nell’ambito della propria discrezionalità, l’aumento di pena correlato a tale riconoscimento.
La Corte ribadisce il principio per cui, in tema di reato continuato, l’indicazione sintetica dell’incremento per ciascun reato satellite non esonera il giudice dalla valutazione degli elementi che, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reati unificati quoad poenam, né dall’indicazione dell’entità e delle ragioni degli aumenti, avuto riguardo alla cornice edittale e alle circostanze (Sez. II n. 25273 del 11.04.2024, Pepe, Rv. 286681-01).
Fondato è anche il secondo motivo. Il Tribunale ha richiamato, come unico elemento di valutazione, il contesto di assoluta marginalità sociale in cui il ricorrente ha posto in essere le condotte, omettendo qualsiasi specificazione sui presupposti per la concessione delle attenuanti generiche. La motivazione si esaurisce in un fattore esterno di carattere sociologico, senza chiarire quali elementi positivi, direttamente riferibili all’imputato, giustifichino il beneficio in considerazione della capacità a delinquere.
La Corte ribadisce inoltre che, in tema di reato continuato, il giudizio sulle attenuanti generiche, ove fondato su elementi oggettivi, deve riferirsi allo specifico fatto di reato, senza estensione a tutti i reati avvinti dal vincolo; ove gli elementi siano soggettivi, il giudizio riguarda indistintamente tutti i reati unificati (Sez. I n. 20945 del 25.02.2021, Casarano, Rv. 281562-01; Sez. II n. 10995 del 13.02.2018, Perez Prado, Rv. 272375-01). La sentenza è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Brescia in diversa composizione; è dichiarata irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Nota della Redazione
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