Sequestro di Sim nei telefoni: irrilevante la nota P.G. sul numero (Cass. pen. Sez. VI n. 29381 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio, il difetto di deposito della nota della Polizia giudiziaria che specifichi il numero delle Sim contenute nei telefoni cellulari sottoposti a vincolo non incide sulla validità del provvedimento quando l’oggetto del sequestro e le relative ragioni risultino dal decreto di convalida del Pubblico ministero. Tale decreto soddisfa i requisiti di legalità dell’art. 253 cod. proc. pen. se individua i beni sottoposti a vincolo — i telefoni e il loro contenuto, fra cui le Sim — e ne esplicita la finalità probatoria, indicando la possibile attitudine del dato a offrire contatti e tracce utili all’accertamento dei fatti. La motivazione, pur concisa, deve dar conto in modo specifico dello scopo perseguito, non essendo sufficiente un richiamo generico all’esigenza investigativa.

Il Fatto

Il Tribunale della libertà di Messina, con ordinanza del 02.04.2026, ha confermato il decreto di sequestro probatorio di tre schede SIM telefoniche, disposto in relazione a reati in materia di stupefacenti contestati in via provvisoria.

Il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 253 cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che tra gli atti depositati al riesame mancherebbe una nota della Polizia giudiziaria da cui risulti che i telefoni sequestrati e oggetto di convalida contenevano le Sim, con conseguente incertezza sull’oggetto del vincolo.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione dichiara il ricorso manifestamente infondato. Il ricorrente non spiega, in concreto, perché l’indicazione numerica delle Sim contenute nei telefoni sarebbe necessaria per individuare l’oggetto del sequestro, né chiarisce quale incidenza tale omissione avrebbe sulla validità dell’atto.

Il provvedimento del Tribunale del riesame evidenzia che, al di là della mancata allegazione della nota redatta dalla Polizia giudiziaria, il decreto di convalida del sequestro emesso dal Pubblico ministero chiarisce che le Sim sequestrate erano contenute nei telefoni cellulari oggetto del vincolo, convalidato con decreto del 27.01.2026.

Tale decreto soddisfa i requisiti di legalità richiesti dalla norma processuale. Esso specifica sia l’oggetto del sequestro — i telefoni cellulari e il loro contenuto, fra cui le Sim — sia le ragioni dello stesso. La motivazione, pur concisa, dà conto in modo specifico della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, precisando che le Sim possono contenere dati, eventualmente estratti, relativi a contatti e a tracce utili al procedimento.

La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 36072 del 19.04.2018, che confermano il criterio della sufficienza della motivazione del decreto quando questa individui l’oggetto e lo scopo probatorio del vincolo. Ne deriva che il mancato deposito della nota di specificazione del numero delle Sim rinvenute nei telefoni non rende incerti né l’oggetto del sequestro né le ragioni dell’apposizione del vincolo sui beni a fini probatori.

Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 253 c.p.p.

Tutte le 117 sentenze sull'art. 253 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *