Testimonianza indiretta della polizia giudiziaria e riconoscimento fotografico (Cass. pen. Sez. VII n. 29346 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. la deposizione del verbalizzante che riferisca in dibattimento il riconoscimento fotografico eseguito dal testimone oculare: l’agente di polizia giudiziaria espone, in tal caso, fatti avvenuti in sua presenza e oggetto della sua diretta percezione nel corso dell’attività di indagine. La manifesta infondatezza della doglianza discende altresì dalla constatazione che il teste di polizia giudiziaria, nella parte in cui riferisce le generalità declinate dal controllato, non depone su fatti appresi da altri. È inammissibile, perché sollecita una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità, il motivo che censuri il rigetto della sostituzione della pena detentiva a fronte di motivazione esaustiva e logica.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 18.11.2025, ha condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 495 cod. pen., per aver declinato alla polizia giudiziaria, nel corso di un controllo, false generalità.

Avverso la sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo deduce violazione dell’art. 195 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, perché la penale responsabilità sarebbe stata affermata sulla base delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria, in asserita violazione del divieto di testimonianza indiretta di cui all’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. Con il secondo deduce violazione degli artt. 20-bis e 53 della legge n. 689 del 1981 e vizio di motivazione, per non essere stata adeguatamente motivata la reiezione della richiesta di sostituzione della pena detentiva.

La Motivazione della Corte

La Cassazione muove dalla giurisprudenza già espressa in materia. Non viola il divieto di testimonianza indiretta la deposizione del verbalizzante sul riconoscimento fotografico effettuato dal testimone oculare, perché l’agente di polizia giudiziaria riferisce non su quanto appreso da altri, ma su fatti avvenuti in sua presenza e oggetto della sua diretta percezione durante l’attività di indagine. La Corte richiama, sul punto, Sez. V n. 28550 del 06/03/2018, Monachello, Rv. 273327.

La manifesta infondatezza del primo motivo discende, inoltre, da una constatazione autonoma e assorbente. Il teste di polizia giudiziaria non ha deposto su fatti appresi da altri nella parte in cui ha riferito che il ricorrente, sottoposto a controllo, aveva declinato agli agenti di chiamarsi con generalità evidentemente differenti da quelle reali. La correttezza di tale declinazione non è contestata neppure in ricorso.

Il riferimento alle dichiarazioni delle persone informate sui fatti resta quindi estraneo al nucleo della prova. L’affermazione di responsabilità si fonda sulla percezione diretta degli operanti, a prescindere da quanto riferito dagli altri soggetti sentiti in sede di riconoscimento.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che il ricorrente sollecita una rivalutazione prettamente di merito in ordine alla sostituibilità della pena detentiva, non consentita in sede di legittimità. La motivazione della Corte di appello è esaustiva e logica, avendo evidenziato che i precedenti specifici dell’imputato, caratterizzati da violazioni di prescrizioni e divieti impostigli, lasciano ragionevolmente supporre che egli non si atterrebbe alle prescrizioni connaturali alla pena sostitutiva richiesta. Tale pena non sarebbe idonea ad assicurare la non commissione di ulteriori reati e a garantire il reinserimento sociale del condannato.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 195 c.p.p.

Tutte le 74 sentenze sull'art. 195 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *