Minaccia a pubblico ufficiale: abnorme lo sfogo privo di danno concreto (Cass. pen. Sez. VI n. 38254 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di minaccia a pubblico ufficiale, di cui all’art. 336 cod. pen., solo la condotta che, valutata ex ante, sia dotata di effettiva potenzialità a coartare la volontà del pubblico ufficiale nell’assolvimento dei propri doveri d’ufficio. Non integra tale reato la reazione del privato genericamente minatoria, espressione di sentimenti ostili non accompagnati da specifiche prospettazioni di un danno ingiusto di concreta consistenza. La motivazione che qualifichi le frasi come incauto sfogo, senza spiegare perché non avessero valenza intimidatoria, è apodittica e vizia la sentenza di annullamento. Il giudice di merito deve verificare la idoneità lesiva delle espressioni pronunciate, anche in relazione al loro contenuto specifico e al contesto in cui sono state proferite.
Il Fatto
Con sentenza del 14 febbraio 2025 il Tribunale di Avezzano aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 336 cod. pen. perché il fatto non sussiste. Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, l’imputato si era recato presso il Comando della Polizia locale e si era rivolto a un operante con frasi evocative di un pregiudizio per l’incolumità dello stesso, con riferimento anche alla conoscenza dell’indirizzo di abitazione dell’operatore.
Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di appello di L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione, per non aver il Tribunale fatto buon governo delle emergenze processuali, dalle quali emergeva la valenza minatoria delle frasi pronunciate. La difesa ha depositato memorie, sostenendo la conformità della decisione ai principi di legittimità in tema di minaccia a pubblico ufficiale.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore Generale. Il Collegio ha ribadito il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato, la condotta deve possedere una effettiva potenzialità a coartare la volontà del pubblico ufficiale nell’adempimento dei propri compiti istituzionali. Non è sufficiente una reazione genericamente minatoria, espressione di ostilità non accompagnata da concrete prospettazioni di danno ingiusto.
La Corte ha richiamato i propri precedenti in materia, tra cui Sez. VI n. 2104 del 16/12/2021, dep. 2022, Sez. VI n. 20320 del 07/05/2015 e Sez. VI n. 6164 del 10/01/2011, che delineano i confini tra reazione penalmente irrilevante e minaccia punibile.
Secondo i giudici di legittimità, il Tribunale non ha spiegato perché le frasi costituissero solo un incauto sfogo, privo di specifiche prospettazioni di danno concreto, nonostante il riferimento a futuri interventi ai danni dell’operante e alla conoscenza dell’indirizzo di abitazione. Il Giudicante, inoltre, non ha illustrato le ragioni per cui le espressioni pronunciate non fossero idonee — in una valutazione ex ante — a coartare la volontà del destinatario. Il contenuto delle frasi era specifico ed evocativo di un pregiudizio per l’incolumità dell’operatrice.
La motivazione è stata quindi ritenuta apodittica. La sentenza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Avezzano, in diversa persona fisica, perché emendi le criticità rilevate.
Nota della Redazione
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