Sindacato di legittimità e confisca di beni sproporzionati (Cass. pen. Sez. 7 n. 19152 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione, solleciti una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie o la rilettura nel merito degli elementi acquisiti, estranea al sindacato di legittimità. La manifesta infondatezza dei motivi ricorre quando la difesa contrappone diverse valutazioni di merito a una ricostruzione dei giudici di fatto sorretta da considerazioni razionali e da una motivazione esauriente. In tema di confisca di beni, le censure che ripropongono doglianze già adeguatamente risposte dal giudice di merito in punto di sproporzione tra i valori e le risorse economiche dell’imputato risultano parimenti manifestamente infondate. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 26 marzo 2025, ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Noia che aveva condannato l’imputata alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 15.000 di multa per i reati di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, art. 23 della legge n. 110/1975, art. 2 della legge n. 895/1967, art. 648 cod. pen. e art. 697 cod. pen. La vicenda traeva origine dal coinvolgimento dell’imputata, unitamente al marito, nella detenzione illecita di stupefacente, armi clandestine e munizioni, fatti accertati il 9 luglio 2024.
Avverso la sentenza di secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. Con i primi due ha censurato la conferma del giudizio di responsabilità, chiedendo una diversa valutazione delle prove. Con il terzo ha contestato la statuizione relativa alla confisca del denaro e dell’orologio di valore. Con il quarto ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente osservato che il primo e il secondo motivo, per la loro sostanziale sovrapponibilità, erano manifestamente infondati. La difesa, infatti, mirava a una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, prefigurando un sindacato di merito che esula dal giudizio di legittimità. I giudici di merito avevano fornito una ricostruzione esauriente, valorizzando in modo ragionevole gli accertamenti degli operanti, dai quali era emerso il coinvolgimento dell’imputata nella detenzione illecita dello stupefacente, delle armi clandestine e delle munizioni. La convergenza degli elementi acquisiti rendeva, inoltre, non indispensabili gli approfondimenti istruttori sollecitati dalla difesa.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la manifesta infondatezza connotava anche le censure avverso la confisca del denaro e dell’orologio di pregio. Le doglianze difensive si risolvevano nella riproposizione di questioni già affrontate, con risposte adeguate, dal giudice di primo grado e dalla sentenza impugnata, in punto di sproporzione dei beni rispetto alle risorse economiche dell’imputata.
Con riferimento al quarto motivo, avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte ha evidenziato come i giudici di merito avessero correttamente rimarcato l’assenza di profili di meritevolezza a fronte della obiettiva gravità dei fatti, avendo l’imputata detenuto armi da guerra e munizioni in abbondanza.
La Corte ha quindi ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risultasse sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrapponeva differenti valutazioni di merito, esulanti dal perimetro del giudizio di legittimità. Ha dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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