Continuazione in esecuzione tra patteggiamenti: richiesta inammissibile fuori schema (Cass. pen. Sez. I n. 23806 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva, quando i reati sono stati definiti con sentenze di patteggiamento, è soggetta allo schema procedimentale dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. Non basta dimostrare la sussistenza del medesimo disegno criminoso ex art. 671 cod. proc. pen.: occorre una concorde richiesta dell’interessato e del pubblico ministero, la non superabilità del tetto di pena patteggiabile di cui all’art. 444 cod. proc. pen. e il riscontro di congruità del giudice dell’esecuzione. In mancanza del consenso o del dissenso del pubblico ministero, il giudice non può entrare nel merito esercitando gli ordinari poteri di cui all’art. 671 cod. proc. pen. L’istanza proposta fuori dallo schema è inammissibile e l’inammissibilità travolge il provvedimento, che va annullato senza rinvio.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione, in accoglimento di un’istanza presentata nell’interesse del condannato, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze esecutive e ha rideterminato la pena complessiva in nove anni di reclusione e 30.000,00 euro di multa.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso sia il condannato, con due motivi, sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale. Entrambi hanno dedotto l’erronea applicazione dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. e il superamento del limite massimo di cinque anni previsto dall’art. 444 cod. proc. pen., limite che deve essere rispettato anche quando la continuazione sia applicata in sede esecutiva tra più patteggiamenti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il primo motivo di ricorso del condannato e il ricorso del Procuratore, assorbite le doglianze del secondo motivo. Il nodo giuridico è il rapporto tra la continuazione esecutiva e i reati definiti con patteggiamento, per i quali il riferimento normativo è l’art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Secondo la regola richiamata, il condannato deve concordare con il pubblico ministero l’entità della pena detentiva per poter chiedere l’applicazione della disciplina del reato continuato, con il limite che la pena concordata non superi il tetto massimo di pena patteggiabile. Le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione della richiesta non ammettono alternative: la richiesta presentata senza il rispetto di tale schema è inammissibile (richiamata Sez. I n. 22298 del 08.03.2018).
Non è dunque sufficiente provare il medesimo disegno criminoso ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. È necessario che l’applicazione della disciplina sia oggetto di una concorde richiesta dell’interessato e del pubblico ministero, che l’eventuale dissenso del requirente sia ritenuto ingiustificato dal giudice dell’esecuzione, che la pena complessiva non superi i limiti dell’art. 444 cod. proc. pen. e che riceva il riscontro di congruità (richiamate Sez. I n. 1749 del 26.04.1993 e Sez. I n. 18233 del 02.04.2014).
Il giudice dell’esecuzione, in mancanza del consenso o del dissenso del pubblico ministero, non può entrare nel merito della richiesta esercitando gli ordinari poteri valutativi dell’art. 671 cod. proc. pen., poiché l’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. consente un intervento modificativo sul giudicato, formatosi a seguito di negozio processuale tra le parti, solo per effetto di una successiva loro pattuizione, salvo il caso di dissenso ingiustificato dell’organo requirente (richiamata Sez. I n. 1527 del 13.07.2018).
Nel caso in esame il giudice si è pronunciato fuori dallo schema normativo. La mancata valutazione dell’inammissibilità della domanda può essere compiuta in sede di legittimità, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. L’inammissibilità travolge il provvedimento, che non avrebbe dovuto essere pronunciato. L’assenza di un presupposto della decisione riconduce l’atto alla categoria dei provvedimenti non consentiti dalla legge di cui all’art. 620, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., da annullare senza rinvio. Gli atti sono restituiti al giudice dell’esecuzione perché il procedimento esecutivo possa essere introdotto validamente da una nuova domanda nel rispetto delle forme di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 188 c.p.p. – Libertà morale della persona nell'assunzione della prova
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 609 c.p.p. – Cognizione della corte di cassazione
- Art. 620 c.p.p. – Annullamento senza rinvio
- Art. 671 c.p.p. – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato