Misure cautelari e motivazione per relationem: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VI n. 38675 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, il Tribunale del riesame può desumere i gravi indizi di colpevolezza e il ruolo apicale dell’indagato sulla base di un complesso indiziario unitariamente valutato, utilizzando massime di esperienza pertinenti e senza incorrere in vizi di manifesta illogicità. Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la ricostruzione dei fatti, senza confrontarsi con le specifiche circostanze valorizzate dal giudice di merito, è inammissibile. Le esigenze cautelari possono essere riconosciute anche in presenza di condotte concentrate in un arco temporale limitato, qualora il giudice ne evidenzi la pericolosità concreta in relazione all’inserimento dell’indagato in ambienti criminali organizzati.

Il Fatto

Il ricorrente è stato raggiunto da custodia in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari in relazione a plurime imputazioni: detenzione illecita di cocaina, partecipazione a associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e, in particolare, ruolo di capo e promotore della stessa.

Investito della richiesta di riesame, il Tribunale della libertà ha confermato il provvedimento restrittivo. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, con i quali ha contestato la sussistenza del quadro indiziario, l’attribuzione del ruolo direttivo, il concorso nelle singole condotte e la concretezza delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, seguendo l’ordine espositivo dell’ordinanza impugnata. Quanto alla cessione di dieci chilogrammi di cocaina, il Tribunale aveva analiticamente descritto il ruolo del corriere e le modalità dell’incontro, evidenziando la presenza del ricorrente e il suo incarico di verificare se un’autovettura in transito appartenesse alle forze dell’ordine. Il giudice aveva inoltre precisato che il giorno precedente il ricorrente aveva impartito istruzioni al corriere, fornendogli l’indirizzo di destinazione, e che in una chat era stato evocato con un appellativo che ne confermava l’identificazione.

Per quanto riguarda l’attività di raffinazione, il Tribunale aveva sottolineato come il ricorrente fosse stato qualificato da un complice come persona di riferimento, avesse verificato il funzionamento del laboratorio, avesse pianificato le attività successive e fosse rimasto da solo nei locali adibiti alla lavorazione per diverse ore. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia attribuito il ruolo di attivo organizzatore sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza manifeste illogicità, confrontandosi con specifiche circostanze che il ricorso non ha contestato.

Con riguardo all’associazione, la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva valorizzato i precedenti penali, i rapporti di parentela con soggetti intranei alla criminalità organizzata e il monitoraggio degli spostamenti abituali del ricorrente, che aveva consentito di scoprire un laboratorio clandestino. Da tali elementi, unitamente ai reiterati contatti con i coindagati e alle connotazioni direttive delle comunicazioni, il Tribunale ha desunto il ruolo direttivo, ritenendo la ricostruzione immune da vizi logici.

Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha evidenziato che il Tribunale non si è limitato a richiamare la presunzione connessa al reato associativo, ma ha considerato l’inserimento del ricorrente in ambienti criminali, l’ampiezza del traffico e la specificità dei precedenti. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di inidoneità degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico, che non ostacolerebbero i contatti finalizzati alla commissione di reati, e del tutto generica l’allegazione di esigenze di salute.

La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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