Inammissibile il ricorso: non si rileva la prescrizione maturata dopo la sentenza (Cass. pen. Sez. VII n. 38716 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso. Ai fini della verifica del termine prescrittivo, al termine massimo di sette anni va aggiunto l’ulteriore periodo di interruzione di un quarto previsto dall’art. 161, comma 2, cod. pen., nonché il periodo di sospensione previsto dall’art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18. La motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità quando faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, senza obbligo di esaminare tutti quelli dedotti dalle parti.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Campobasso, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando il ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 582 e 583, comma 1, n. 1, cod. pen. e condannandolo alla pena di tre anni di reclusione.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione per la mancata dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina per primo il motivo sulla prescrizione, ritenendolo manifestamente infondato. Il reato risulta commesso il 18 gennaio 2016; al termine massimo di prescrizione di sette anni va aggiunta l’interruzione di un quarto prevista dall’art. 161, comma 2, cod. pen., pari a un anno e mesi nove, per un totale di anni otto e mesi nove, oltre a ulteriori sessantaquattro giorni di sospensione covid ai sensi dell’art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020. Alla data della pronuncia d’appello, il 12 dicembre 2024, il reato non era dunque prescritto.
Il secondo motivo, relativo al vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità, è dichiarato inammissibile perché generico, aspecifico e manifestamente infondato, a fronte di un apparato argomentativo che argomenta adeguatamente sulla sussistenza del fatto. La Corte esclude inoltre che il giudice d’appello dovesse procedere a rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., non avendo diversamente valutato le fonti di prova dichiarative poste a fondamento della decisione rispetto alla sentenza di proscioglimento.
Anche il terzo motivo, sul diniego delle attenuanti generiche, è dichiarato inammissibile per genericità e aspecificità. La mancata concessione è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, fondata sulla gravità e brutalità delle modalità del fatto criminoso. La Corte richiama il principio secondo cui il giudice di merito non deve considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Da ultimo, la Corte afferma che l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, non formandosi un valido rapporto di impugnazione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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