Restituzione nel termine negata se l’imputato conosceva il processo (Cass. pen. Sez. 2 n. 4432 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La restituzione nel termine per proporre impugnazione, ai sensi dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., è istituto di stretta interpretazione che presuppone la mancanza di effettiva conoscenza del procedimento, circostanza che ricorre solo quando l’imputato sia stato dichiarato assente nelle forme di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 420-bis cod. proc. pen. È inammissibile l’istanza di restituzione nel termine qualora l’imputato, dichiarato assente ai sensi del comma 1 della medesima disposizione, abbia avuto conoscenza della pendenza del processo, ancorché gli sia rimasta ignota la sentenza di condanna. Grava sull’istante l’onere di provare rigorosamente, mediante atto o fatto certo, che l’impedimento al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione sia dipeso da cause a lui non imputabili, non potendo tale prova essere surrogata da mere allegazioni difensive o dalla prospettazione della negligenza del difensore di fiducia.
Il Fatto
La Corte di appello dell’Aquila rigettava l’istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso una sentenza di condanna del Tribunale di Chieti, dichiarata irrevocabile e posta in esecuzione. Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per Cassazione gli imputati, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per l’interpretazione eccessivamente formalistica dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen..
I ricorrenti sostenevano di non aver avuto effettiva conoscenza del processo, pur avendo ricevuto la notifica del decreto di fissazione dell’udienza, a causa della condotta negligente del difensore di fiducia, e di aver appreso della sentenza solo in occasione della notifica dell’ordine di esecuzione. La conseguente istanza di restituzione nel termine era stata ritenuta dal giudice di merito priva dei presupposti necessari, risultando gli imputati dichiarati assenti ai sensi dell’art. 420-bis, comma 1, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli manifestamente infondati. Il Collegio ha preliminarmente chiarito che il giudice di merito aveva correttamente fatto applicazione dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., il quale consente la restituzione nel termine solo nelle ipotesi di assenza dichiarata ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 420-bis cod. proc. pen. Nel caso di specie, gli imputati avevano ricevuto la notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare a mani proprie o di familiari conviventi, come risultava dal verbale e come riconosciuto nella stessa istanza.
Quanto alla dedotta mancata conoscenza della sentenza, la Corte ha ricordato che grava sull’istante l’onere di provare rigorosamente il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione, dovuta a cause esterne non imputabili. Tale onere non può ritenersi assolto con la mera allegazione di dichiarazioni provenienti dallo stesso interessato, secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 39211 del 2024, Pozzi).
Nella fattispecie, gli istanti non avevano contestato la conoscenza del procedimento, ma solo quella della sentenza, addebitando la mancata tempestiva informazione alla negligenza del difensore di fiducia. La Corte ha osservato che, a prescindere dalla possibilità di inquadrare l’ipotesi nel caso fortuito o nella forza maggiore, non era stata offerta prova che la mancata conoscenza dell’esito del giudizio dipendesse da cause non imputabili agli imputati, non potendo tale causa essere identificata nella mera prospettazione della non affidabilità del difensore, per giunta non adeguatamente dimostrata.
Nota della Redazione
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