Liberazione condizionale e ravvedimento del condannato mafioso non collaborante (Cass. pen. Sez. I n. 34981 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di ravvedimento rilevante ai fini della concessione della liberazione condizionale abbraccia l’insieme dei comportamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal condannato durante l’espiazione della pena, che siano obiettivamente atti a evocare una convinta rivisitazione critica delle pregresse scelte criminali e idonei a fondare, in termini di certezza o di elevata e qualificata probabilità, un giudizio prognostico favorevole sulla futura condotta di vita. Il Tribunale di sorveglianza deve fondare le proprie valutazioni sulle relazioni degli organi cui è demandata l’osservazione del condannato, senza essere vincolato dai pregressi giudizi e senza automatismi, con scrutinio tanto più rigoroso quanto più vasto è l’allarme sociale determinato dai crimini. La gravità dei reati e il carico di pregiudizio non sono di per sé ostativi, ma costituiscono il momento iniziale della valutazione della personalità del condannato. In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che opponga una diversa esegesi delle evidenze fattuali senza enucleare specifici profili di illogicità o contraddittorietà del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha concesso la liberazione condizionale, con sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per cinque anni e con prescrizioni, a un condannato già in stato di semilibertà ed in espiazione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno, in relazione a reati di associazione di stampo mafioso, armi, falso materiale, estorsione aggravata e tre omicidi in concorso.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bologna, deducendo due motivi: la violazione degli artt. 176 cod. pen. e 4-bis legge n. 354/1975, per mancanza della positiva dimostrazione del sicuro ravvedimento, dell’effettiva rescissione dei legami con la criminalità organizzata e della cessazione della pericolosità qualificata; e il vizio di motivazione, per essere stata esclusa la pericolosità sociale senza indicare i dati concreti che superano la presunzione di persistente pericolosità del condannato mafioso non collaborante, in presenza dei contrari pareri della D.D.A. di Palermo e della D.N.A.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo e giurisprudenziale. La nozione di ravvedimento, rilevante per la liberazione condizionale, comprende l’insieme dei comportamenti esteriorizzati dal condannato nell’arco dell’espiazione, che siano atti a evocare una rivisitazione critica delle scelte criminali e a fondare un giudizio prognostico affidabile sulla futura osservanza della legge penale. Richiama sul punto un consolidato orientamento (Sez. I n. 486 del 2015, Caruso; Sez. I n. 45042 del 2014, Minichini; Sez. I n. 34946 del 2012, Somma).

Il Tribunale di sorveglianza deve basare le proprie valutazioni sulle relazioni degli organi deputati all’osservazione, senza esserne vincolato, e compiere ogni definitiva valutazione senza automatismi (Sez. I n. 23343 del 2017, Arzu; Sez. I n. 53761 del 2014, Palena; Sez. I n. 33343 del 2001, Di Pasqua; Sez. I n. 52627 del 2017, Goti; Sez. I n. 19818 del 2021, Vallanzasca). La gravità dei reati non è intrinsecamente ostativa: costituisce il momento iniziale della valutazione della personalità, che deve essere tanto più rigorosa quanto più vasto è l’allarme sociale (Sez. I n. 1699 del 1985, Ciampi).

Quanto al primo motivo, la Corte rileva che la doglianza si sostanzia nella mera asserzione della mancanza dei requisiti di legge, priva di apprezzabile substrato contenutistico. Quanto al secondo, il ricorrente richiama i pareri contrari di D.D.A. e D.N.A. senza confrontarsi con le valutazioni del Tribunale, restando privo di smentita il dato oggettivo della risalenza temporale dei contatti con l’esponente del sodalizio, collocati al 2011.

Il provvedimento impugnato ha dato compiutamente atto dell’impossibilità di collaborazione, dell’avvio del pagamento rateale delle spese di giustizia, dell’invio di offerte risarcitorie ai familiari delle vittime, dello svolgimento di attività di volontariato e di lavoro, della correttezza della condotta carceraria e del percorso di studi, dell’assenza di ulteriori carichi pendenti e della fruttuosa fruizione dei permessi premio. Il Tribunale si è correttamente posto il problema della pericolosità sociale, giudicandola insussistente. Il ricorrente, a fronte di un percorso argomentativo alieno da fratture razionali, oppone obiezioni meramente confutative che non enucleano profili di illogicità o contraddittorietà e non valgono a disarticolare la decisione. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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