Inammissibile il ricorso su censure di merito e tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 38844 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché manifestamente infondato, il motivo di ricorso che riproponga censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, senza specifica critica e senza puntuale individuazione di travisamenti delle emergenze processuali, risolvendosi in una inammissibile richiesta di rivalutazione delle fonti probatorie. La particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., va esclusa quando la condotta, per quantità ed eterogeneità dei rifiuti, per la permanenza degli stessi sul terreno e per la reiterazione dei fatti, assume carattere non occasionale e cagiona un danno ambientale non trascurabile. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, aumentabile oltre il massimo ex art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Sulmona, con decisione del 14 luglio 2022, alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione per il reato di cui all’art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006, per aver appiccato il fuoco a rifiuti depositati in modo incontrollato nell’area adiacente alla struttura alberghiera di cui era direttrice.
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 22 novembre 2024, ha parzialmente riformato la decisione, concedendo il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per insussistenza dell’elemento soggettivo e la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza sotto il profilo della violazione di legge per insussistenza dell’elemento soggettivo. Il motivo è manifestamente infondato: le censure non sono consentite in sede di legittimità perché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non scandite da specifica critica.
Il ricorso, inoltre, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. La sentenza impugnata ha ricostruito la vicenda sottolineando come l’imputata fosse a conoscenza della presenza dei rifiuti nelle vicinanze della struttura, avendone indicato con precisione la natura e attivandosi per lo smaltimento tramite una ditta specializzata.
Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, la Corte lo ritiene parimenti manifestamente infondato, trattandosi di tema già adeguatamente esaminato dai giudici di merito. In senso ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. rilevano la quantità dei rifiuti accatastati nell’area dove erano stati accesi altri fuochi e dove la polizia giudiziaria aveva accertato precedenti combustioni dei medesimi residui.
Da tali elementi si desume la natura non occasionale della condotta, anche per l’eterogeneità dei rifiuti rinvenuti, che davano conto della permanenza del materiale sul terreno per un apprezzabile lasso di tempo, così provocando un danno ambientale non trascurabile. La motivazione risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, estranei al perimetro del giudizio di legittimità, come precisato da Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Alla declaratoria conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, con esercizio della facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017 di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista in caso di inammissibilità.
Nota della Redazione
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