Danno di speciale tenuità e tenuità del fatto: valutazione complessiva del pregiudizio (Cass. pen. Sez. VII n. 38042 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, di valore economico pressoché irrilevante. Ai fini dell’accertamento della tenuità non rileva il solo valore della cosa sottratta: occorre considerare il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l’azione criminosa, valutando anche i danni ulteriori che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della res. La particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. va esclusa quando l’entità dei danni non sia trascurabile e l’imputato risulti gravato da numerosi precedenti penali specifici, indice di una condotta non sporadica né occasionale.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal locale Tribunale il 27 marzo 2023 nei confronti di un imputato per il reato di tentato furto aggravato, di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 180,00 di multa.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., per avere il giudice di merito immotivatamente negato la dichiarazione di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Con il secondo ha lamentato la violazione dell’art. 62, n. 4, cod. pen., per l’immotivato diniego della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, dunque, inammissibile. Il percorso argomentativo muove dalla verifica della motivazione della sentenza impugnata, che la Corte ha ritenuto priva di vizi logici e di violazioni di legge.
Quanto al primo motivo, la sentenza d’appello aveva escluso l’addotta particolare tenuità del fatto valorizzando due elementi convergenti: l’entità non trascurabile dei danni causati all’autovettura e i numerosi precedenti penali specifici dell’imputato. Questi ultimi sono stati letti come indicativi di una condotta tutt’altro che sporadica ed occasionale. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente applicato gli indici di cui all’art. 133 cod. pen., pervenendo alla conclusione che il fatto fosse di entità non minima e avesse leso in modo non occasionale e gravemente il bene giuridico protetto.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha condiviso il diniego della diminuente, richiamando il consolidato indirizzo secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante. Ai fini dell’accertamento della tenuità è necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l’azione criminosa, valutando i danni ulteriori subiti dalla persona offesa in conseguenza della sottrazione della res.
Nel caso concreto la diminuente è stata esclusa al cospetto di danni arrecati a più parti elettriche e meccaniche dell’autovettura, circostanza che impedisce di qualificare il pregiudizio come di minima rilevanza. Il principio è ricondotto al precedente Sez. V n. 24003 del 14 gennaio 2014, Rv 260201, cui il Collegio ha dichiarato di aderire.
All’inammissibilità del ricorso sono seguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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