Occultamento fatture e reddito non ricostruibile ammettono ricostruzione aliunde (Cass. pen. Sez. VII n. 38858 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari derivante dalla distruzione o dall’occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all’art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non deve essere intesa in senso assoluto: essa sussiste anche quando sia necessario procedere all’acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde. Il dolo specifico richiesto dalla norma si desume, in base a norme di comune esperienza, dalla produzione di reddito e dal volume d’affari che conseguono alla titolarità di un’attività commerciale. In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che riproducono deduzioni già vagliate dal giudice di merito o che mirano a una rivalutazione delle fonti probatorie.
Il Fatto
La sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, del 16 ottobre 2024 ha confermato la decisione resa il 14 ottobre 2021 dal Tribunale di Nuoro, con cui l’imputata è stata condannata alla pena di un anno di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000.
Le si contesta di aver occultato una fattura emessa nei confronti di una società per un importo di euro 84.300,00 oltre IVA, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari della ditta individuale di cui era titolare. Avverso la sentenza di appello la condannata ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, trattati congiuntamente perché connessi, con cui censura la conferma del giudizio di colpevolezza per violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che i motivi sono manifestamente infondati. Essi riproducono deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, senza specifica critica, e tendono a prefigurare una rivalutazione o una lettura alternativa delle fonti probatorie, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
La sentenza impugnata ha ricostruito la vicenda in modo logico, sottolineando che l’imputata, quale titolare della ditta individuale che aveva emesso la fattura, aveva anche l’obbligo di conservarla. La circostanza che mancassero altre fatture, di importo meno elevato, non consente di ritenere che esse siano state smarrite dalla consulente contabile, trattandosi di mera congettura difensiva.
Quanto alla richiesta di produzione, la Corte osserva che gli agenti accertatori avevano chiesto all’imputata di produrre le fatture mancanti — non la contabilità in generale — immediatamente dopo averne accertato l’esistenza all’esito dei controlli incrociati, perché la stessa non aveva delegato a tal fine la consulente contabile, senza che le fatture fossero poi prodotte.
La Corte richiama quindi il proprio insegnamento (Sez. 3 n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862; Sez. 3 n. 36624 del 18/07/2012, Rv. 253365), secondo cui l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando occorra acquisire la documentazione mancante presso terzi o aliunde.
I giudici di merito hanno poi spiegato in modo puntuale la sussistenza del dolo, richiamando l’insegnamento secondo cui la previsione del dolo specifico richiede la prova della produzione di reddito e del volume di affari desumibili, in base a norme di comune esperienza, dalla titolarità di un’attività commerciale (Sez. 3 n. 51836 del 03/10/2018, Rv. 274110; Sez. 3 n. 20786 del 18/04/2002, Rv. 221616). Il riferimento alla confisca contenuto in ricorso è, infine, generico e nuovo, non essendo stato sollevato come motivo di appello.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, aumentata oltre il massimo in esercizio della facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017.
Nota della Redazione
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