Confisca di prevenzione e limiti del ricorso per cassazione dei terzi (Cass. pen. Sez. VI n. 39004 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale rientra la motivazione inesistente o meramente apparente. Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non renda conto del percorso logico seguito, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche, del tutto avulse dalle risultanze processuali. Non è pertanto deducibile in sede di legittimità la censura che, pur rubricata come violazione di legge, si risolva nella richiesta di una diversa ricostruzione del compendio probatorio. Il terzo destinatario della confisca di beni a lui fittiziamente intestati può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni, non l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura di prevenzione, deducibile dal solo proposto.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Torino dell’11/10/2023, ha ridotto ad anni quattro la durata della sorveglianza speciale applicata al proposto, confermando nel resto il provvedimento che aveva disposto la confisca di una serie di beni, intestati a lui e a terzi.

Avverso il decreto hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del proposto e dei terzi interessati, contestando la sussistenza e la proiezione temporale della pericolosità qualificata, il difetto di correlazione temporale tra acquisti e manifestazione di pericolosità, la provenienza lecita delle provviste e la violazione dei termini di durata della custodia giudiziale dei beni.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, richiamato per le misure di carattere reale dall’art. 27, comma 2, il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione rientra la motivazione inesistente o apparente, ravvisabile quando il provvedimento omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo o si avvale di argomentazioni di puro genere. Sul punto richiama Sez. VI n. 21525 del 2020, Mulè e Sez. VI n. 49153 del 2015, Mascolo.

Quanto al ricorso del proposto, il primo motivo è infondato: l’adesione all’associazione di stampo mafioso risulta accertata almeno dagli anni ’90. Il secondo motivo è inammissibile perché, pur rubricato come violazione di legge, censura la motivazione, che non è né inesistente né apparente. Le Sezioni unite n. 4880 del 2014, Spinelli, richiamate, chiariscono che la pericolosità è misura dell’ablazione e che la prova liberatoria del terzo non deve rispondere ai rigorosi canoni del giudizio petitorio.

I ricorsi dei terzi sono inammissibili ove ripropongono censure già esaminate in appello sulla provenienza delle somme e sulla gestione della compagine societaria: il decreto impugnato ha analiticamente ricostruito le singole operazioni economiche, con valutazione che i ricorrenti chiedono di rivedere nel merito. Il motivo sulla violazione dell’art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 è tardivo e manifestamente infondato, essendo il giudizio di appello celebrato entro il termine di durata massima.

Quanto all’art. 24, comma 2, la Corte riconosce che il termine è perentorio e che al suo maturare consegue l’obbligo di restituzione. Tuttavia la confisca di prevenzione non presuppone indefettibilmente il sequestro: intervenuta l’ablazione, ogni vicenda procedurale antecedente diventa irrilevante, ferme le richieste risarcitorie (Sez. Un. n. 20215 del 2015; Sez. V n. 20138 del 2024).

Da ultimo, il terzo non può contestare l’illecita provenienza della provvista: le Sezioni unite n. 30355 del 2025, Putignano, affermano che egli può rivendicare solo l’effettiva titolarità dei beni. I ricorsi sono rigettati con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *