Inammissibile il ricorso che ripropone censure già disattese in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 36181 del 14.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti logici e giuridici, senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata. Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per le circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen.; è pertanto inammissibile la censura che, in sede di legittimità, miri a una nuova valutazione della congruità della pena non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per il reato di rapina, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Bologna. Propone ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge e il difetto di motivazione per la mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto. Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La questione arriva davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente contesta le statuizioni del giudice di merito su attenuanti e trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il primo motivo privo di specificità, poiché meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici, richiamati nelle pronunce Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 e Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992. Il ricorrente omette di confrontarsi criticamente con la motivazione.

Il giudice di merito aveva escluso la lieve entità alla luce delle lesioni riportate dalla persona offesa, per cui si sono rese necessarie cure sanitarie, e delle ulteriori modalità della condotta, che hanno connotato il fatto come particolarmente grave e sintomatico dell’elevata pericolosità dell’imputato.

Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. La Corte di merito ha valorizzato l’assenza di elementi positivi, la dimostrata pericolosità del ricorrente e la presenza di numerosi e gravi precedenti a suo carico.

La Corte ribadisce quindi il principio secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen., con richiamo a Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021. Il giudice non è tenuto ad analitica enunciazione di tutti gli elementi considerati, potendo limitarsi a quelli determinanti, con valutazione insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici (richiamate Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 e Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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