Concorso esterno: il pagamento alla cosca non basta senza nesso causale (Cass. pen. Sez. I n. 39449 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, nella forma del contributo realizzato mediante la corresponsione di somme di denaro alla cosca, presuppone che il pagamento sia inserito in un rapporto di reciproci vantaggi tra l’imprenditore e il sodalizio. La condotta atipica deve essere legata da nesso di causa a un evento di rafforzamento del sodalizio, che deve essere specificamente individuato e verificato in concreto. Il giudice della cautela non può limitarsi alle conversazioni intercettate, ma deve accertare se l’imprenditore abbia tratto effettivi benefici dalla vicinanza alla cosca, distinguendo la figura dell’imprenditore-colluso da quella dell’imprenditore-vittima. L’indizio, per quanto da approfondire, deve essere oggetto di verifica di attendibilità che ne chiarisca l’effettiva portata dimostrativa.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con ordinanza del 05.06.2025, confermava gli arresti domiciliari applicati a un imprenditore del settore delle costruzioni, titolare di fatto di due ditte operanti negli appalti pubblici, indagato per concorso esterno nella cosca di Platì di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen.
Secondo la prospettazione accusatoria, l’imprenditore avrebbe operato in società di fatto con il sodalizio, fornendogli informazioni sugli appalti e riconoscendogli una percentuale sui ricavi. La difesa sosteneva invece che l’impresa fosse oggetto di estorsione, come dimostrerebbero le intercettazioni e le denunce per danneggiamenti subiti. Avverso l’ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione con motivi principali e motivi nuovi.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso, ritenendo fondati i motivi relativi ai gravi indizi di colpevolezza, da leggere unitariamente. Il Collegio muove dalla qualificazione del reato: il concorso esterno si caratterizza per una condotta a forma libera, che deve essere legata da nesso di causa a un evento tipizzato — la conservazione, agevolazione o rafforzamento del sodalizio — richiamando Sez. I n. 49790 del 14.09.2023, che esige un contributo “percepibile” al mantenimento in vita dell’organismo criminale.
La Corte riconosce che il rafforzamento può avvenire anche mediante la corresponsione di denaro, che aumenta la potenza finanziaria della cosca e ne accresce prestigio e radicamento (Sez. II n. 17894 dell’08.04.2014). Tuttavia, poiché il pagamento può avvenire a titolo e su rapporti di forza molto diversi, la giurisprudenza ha delimitato la condotta penalmente rilevante: essa richiede un rapporto di reciproci vantaggi, che per l’imprenditore possono consistere anche nell’aiuto a imporsi sulle altre attività economiche del territorio (Sez. I n. 47054 del 16.11.2021; conforme Sez. V n. 30133 del 05.06.2018).
L’esistenza di reciproci vantaggi distingue dunque l’imprenditore-colluso dall’imprenditore-vittima. Richiamando Sez. VI n. 33704 del 18.04.2025 e Sez. V n. 39042 dell’01.10.2008, la Corte ribadisce che il “colluso” entra in rapporto sinallagmatico con l’associazione, mentre il “vittima” cede all’imposizione in stato di timore o soggezione, che vizia la volontà e lo induce a venire a patti per limitare il danno.
Nel caso concreto, il Tribunale del riesame aveva risposto alla deduzione difensiva limitandosi a ricapitolare le conversazioni intercettate tra esponenti apicali della cosca e a concludere che non si sarebbe compreso il loro interesse verso le ditte del ricorrente. Per la Corte, questa risposta è manifestamente illogica per carenza di connessione tra premesse e conclusioni (Sez. I n. 53600 del 24.11.2016): l’interesse palesato dagli esponenti del sodalizio dimostra solo la compartecipazione ai profitti, ma non risponde alla domanda se l’imprenditore contrattasse su un piano di parità, ricevendone vantaggi.
Il percorso motivazionale è inoltre mancante nella verifica dell’evento. L’ordinanza non accerta mai che un appalto pubblico sia stato concretamente aggiudicato alle ditte del ricorrente per effetto dell’intercessione della cosca: gli spunti indiziari relativi a singoli lavori restano mere suggestioni non seguite da accertamenti su condotte, vantaggi conseguiti dall’imprenditore e dalla cosca. La Corte ricorda che l’indizio deve essere oggetto di una verifica di attendibilità (Sez. III n. 209 del 17.09.2020; Sez. I n. 30415 del 25.09.2020), resa qui agevole dalla natura scritta delle procedure di gara. La condotta di protezione ricevuta dalla cosca dovrà essere rivalutata unitamente al restante materiale indiziario. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
Nota della Redazione
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