Annullamento senza rinvio e concessione della sospensione condizionale in Cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 39559 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di cassazione, accertata l’omessa statuizione del giudice di appello su un punto oggetto dell’accordo recepito, annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. e provvede direttamente, riconoscendo il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il richiamo alle “statuizioni” del giudice di merito consente alla Corte di esercitare la propria discrezionalità vincolata quando la motivazione del giudice di merito offra argomentazioni e accertamenti di fatto sufficienti, senza necessità di ulteriori indagini, incompatibili con il giudizio di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Caltanissetta, pronunciando ex art. 599-bis cod. proc. pen., applicava all’imputato la pena concordata con il Procuratore generale per i reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74/2000, in anni uno e mesi otto di reclusione. La proposta di concordato formulata dalla difesa indicava la pena unitamente al beneficio della sospensione condizionale, cui il Procuratore generale aveva prestato consenso.
Il giudice di appello recepiva l’accordo ma ometteva di statuire sul beneficio. L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 599-bis, commi 1 e 3, cod. proc. pen., per l’omessa concessione della sospensione condizionale prevista nell’accordo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. L’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, consente alle parti di concordare sull’accoglimento in tutto o in parte dei motivi di appello, con rinuncia agli altri, indicando al giudice la pena sulla quale si raggiunge l’intesa quando i motivi accolti comportino una nuova determinazione della pena.
Nel caso concreto, la proposta di concordato conteneva espressamente la richiesta di sospensione condizionale e il Procuratore generale aveva manifestato il proprio consenso. La sentenza impugnata, pur recependo l’accordo, aveva omesso di statuire sul beneficio per mera svista materiale, richiamando peraltro il contenuto della proposta difensiva ritenuta “meritevole di accoglimento”.
La Corte ha qualificato l’omissione come suscettibile di correzione in sede di legittimità, poiché l’incensuratezza e il positivo giudizio di astensione dalla commissione di altri reati, desunti dalle valutazioni contenute nella sentenza di merito, consentivano il riconoscimento del beneficio senza necessità di ulteriori accertamenti.
Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103/2017: il richiamo alle “statuizioni” del giudice di merito abilita la Corte di cassazione a provvedere direttamente quando le argomentazioni e gli accertamenti di fatto esposti nella motivazione le consentano di esercitare la propria discrezionalità vincolata, senza svolgere ulteriori indagini, incompatibili con il giudizio di legittimità e foriere di un giudizio di rinvio. La Corte ha richiamato sul punto Sez. 5, n. 845 del 26.10.2020, Rv. 280400-01.
Ne è derivato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con riconoscimento diretto del beneficio da parte della Corte di cassazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.