Revoca della sospensione condizionale per reato permanente commesso nel quinquennio (Cass. pen. Sez. I n. 31738 del 21.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., il giudice dell’esecuzione, in presenza di contestazioni sulla data di consumazione, può desumere l’effettiva data del reato dalla sentenza e dagli atti del procedimento solo quando il tempus commissi delicti non sia indicato in modo preciso nel capo di imputazione. Se invece il capo di imputazione è a contestazione chiusa, il giudice prende atto dei dati cronologici in esso contenuti, coperti dal giudicato. La revoca è dovuta anche quando il nuovo reato abbia natura permanente, purché sia stato commesso, anche solo in parte, nel periodo di osservazione quinquennale, a prescindere dal fatto che l’irrevocabilità della sentenza di condanna condizionalmente sospesa sia successiva all’inizio della permanenza.

Il Fatto

Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza dell’8 maggio 2025 ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa al condannato con precedente sentenza di condanna, divenuta irrevocabile il 1 dicembre 2018. Il presupposto è che nel quinquennio successivo alla irrevocabilità il condannato ha riportato una nuova condanna, divenuta definitiva il 13 aprile 2023, per il reato di omesso versamento dell’assegno di mantenimento, originariamente previsto dall’art. 3 legge n. 54/2006, oggi trasfuso nell’art. 570-bis cod. pen.

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo violazione dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. e vizio di motivazione. Sostiene che i versamenti intermedi effettuati negli anni avrebbero interrotto la permanenza della condotta, facendo cessare la stessa e rendendo non configurabile la causa risolutiva del beneficio.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il giudice dell’esecuzione, di fronte a contestazioni sulla data di consumazione, può esaminare la sentenza e gli atti del procedimento per ricavarne gli elementi utili a determinare l’effettiva data del reato, ma solo se il tempus commissi delicti non è indicato in modo preciso e con riferimenti fattuali definiti nel capo di imputazione (Sez. I n. 25735 del 2008; Sez. I n. 30609 del 2014).

Nel caso di contestazione chiusa, invece, il giudice dell’esecuzione non può che prendere atto dei dati cronologici ivi contenuti, non modificati dal giudice della cognizione e quindi coperti dal giudicato; non ha alcuna necessità di ricavare tali dati dalla motivazione delle sentenze poste in esecuzione, come sarebbe chiamato a fare solo in caso di contestazione aperta o descrizione carente (Sez. I n. 30711 del 2019).

La Corte afferma inoltre che la revoca dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. va disposta anche quando il nuovo reato abbia natura permanente, purché sia stato commesso, almeno in parte, durante il periodo di osservazione, indipendentemente dal fatto che l’irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio sia successiva all’inizio della permanenza. Diversamente, sarebbe possibile commettere un reato permanente in via indefinita nel tempo senza subire il rischio della revoca (Sez. I n. 5232 del 2020; Sez. I n. 30504 del 2011).

Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi. La consumazione del reato, stante la contestazione aperta confermata in sede di cognizione, era iniziata nel maggio 2017 ed era proseguita oltre la data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio, fino alla decisione di primo grado del 25 ottobre 2021. I versamenti sporadici non sono stati ritenuti idonei a far venir meno il reato, perché l’inadempimento parziale dell’obbligo di corresponsione dell’assegno integra comunque la fattispecie quando le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle esigenze fondamentali di vita (Sez. VI n. 1879 del 2020). Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 570-bis c.p.

Tutte le 19 sentenze sull'art. 570-bis c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *