Sequestro probatorio di supporti informatici e diversità dell’oggetto rispetto ai precedenti vincoli (Cass. pen. Sez. VI n. 28124 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro probatorio che estende l’attività di ricerca della prova a un ulteriore titolo di reato non costituisce inutile duplicazione di vincoli già disposti, poiché l’oggetto e la ragione giustificativa del nuovo provvedimento restano distinti. Il sequestro del supporto informatico, quello del contenuto selezionato estratto dal medesimo supporto e quello finalizzato a un diverso reato hanno oggetti diversi e non sovrapponibili. Il pericolo di dispersione non è escluso dalla circostanza che i beni siano già stati in parte oggetto di precedenti sequestri, quando la nuova apprensione riguarda un thema probandum ulteriore. In tal caso il ricorso che prospetti la sola esistenza di vincoli anteriori, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, è infondato.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall’indagato avverso un decreto di sequestro probatorio e di corrispondenza, disposto il 3.12.2024, avente ad oggetto due supporti telefonici, la copia forense dei relativi contenuti e ciò che fosse emerso dall’esame degli stessi. Il provvedimento si colloca in un contesto di precedenti sequestri, disposti l’11.10.2024 e il 30.10.2024 nello stesso procedimento, già oggetto di autonomi ricorsi per cassazione.
A differenza dei due sequestri anteriori, per i quali si procedeva solo per i reati di cui agli artt. 353 e 353-bis cod. pen., il nuovo vincolo ha come oggetto di prova anche il reato di cui all’art. 416 cod. pen. I fatti attengono alla gestione di alcune gare di appalto. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge: il pericolo di dispersione sarebbe insussistente, poiché i beni erano già oggetto dei precedenti decreti di sequestro e l’estensione sarebbe stata disposta per ragioni di mera opportunità.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso infondato, rilevando anzitutto che il Tribunale aveva esposto in modo puntuale il quadro degli atti richiamati dalla domanda cautelare e le ragioni dei sequestri succedutisi nel tempo. Il Pubblico Ministero, dopo il primo decreto, aveva nominato un consulente per l’estrazione della copia forense dei dati contenuti nei supporti, al fine di sottoporre a vincolo soltanto gli elementi utili alle indagini, con restituzione dei supporti e della stessa copia una volta estrapolati i dati rilevanti.
Su questa base la Corte ha chiarito che i tre provvedimenti hanno oggetti diversi e non sovrapponibili. Il sequestro dell’11.10.2024 ha apposto il vincolo reale sul supporto, cioè sul contenitore all’interno del quale sono raccolte le informazioni. Il sequestro del 30.10.2024 ha ad oggetto il solo contenuto, selezionato dal Pubblico Ministero, estratto dal contenitore e ritenuto utile ai fini delle indagini, con conseguente restituzione del supporto esterno e della copia forense.
Il sequestro oggetto del ricorso, invece, ha semplicemente esteso l’oggetto dell’attività di ricerca della prova anche a un altro reato, ulteriore rispetto a quelli originariamente ipotizzati: il riferimento all’art. 416 cod. pen. segna il tratto distintivo del nuovo thema probandum. Da ciò la Corte ha tratto la conclusione che non vi è alcuna inutile duplicazione di titoli.
Il ricorrente, ha osservato la Corte, da un lato sovrappone profili giuridici distinti, dall’altro non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. Il motivo è quindi risultato infondato, ai limiti dell’inammissibilità. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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