Continuazione esclusa se manca il disegno criminoso unitario (Cass. pen. Sez. VII n. 39878 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione, l’identità del disegno criminoso che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, comma secondo, cod. pen. postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose. Tale identità non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, né con la sua generale propensione alla devianza, che si concretizza di volta in volta in relazione alle varie occasioni e opportunità esistenziali. Ne consegue che il giudice di merito può escludere la continuazione quando difetti la preventiva pianificazione e il reato risulti commesso approfittando di situazioni contingenti e peculiari.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 01.07.2025, ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Reggio Emilia all’imputato per il reato di cui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen., con pena di otto mesi di reclusione ed euro 267,00 di multa.
L’imputato ricorre per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della continuazione tra il reato in contestazione e altro reato giudicato con sentenza della Corte di appello di Bologna del 14.02.2020, divenuta irrevocabile il 15.12.2020.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici.
I giudici di secondo grado, con motivazione non illogica, hanno escluso la sussistenza di una preventiva pianificazione. Il reato giudicato con sentenza divenuta irrevocabile il 15.12.2020 è stato commesso a distanza di tre mesi da quello oggetto del presente procedimento. Soprattutto, la condotta è maturata approfittando di situazioni contingenti e peculiari, essendo stata determinata dall’occasione offerta da una busta con denaro appoggiata accidentalmente fuori dalla porta di ingresso.
La Corte ha quindi ribadito l’assenza di unitarietà del progetto criminoso rispetto al reato per cui si procede, richiamando i principi elaborati in sede di legittimità. In particolare, le pronunce Sez. 1, n. 15955 del 08.01.2016 e Sez. 2, n. 10033 del 07.12.2022 hanno affermato che il disegno criminoso non coincide con il programma di vita delinquenziale del reo, il quale esprime l’opzione per un numero non predeterminato di reati, non identificabili a priori nelle loro principali coordinate.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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