Lieve entità dell’estorsione e rideterminazione della pena in executivis (Cass. pen. Sez. I n. 37094 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 629 cod. pen. nella parte in cui non prevede la diminuente della lieve entità del fatto, il condannato con sentenza irrevocabile può adire il giudice dell’esecuzione per ottenere la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il giudice in executivis è tenuto a valutare la sussistenza dell’attenuante nei limiti consentiti dal giudicato di cognizione, operando discrezionalmente ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen. La particolare tenuità del danno costituisce solo una delle componenti del giudizio e non è di per sé dirimente; l’attenuante va esclusa quando la condotta risulti aggressiva, protratta e inserita in un contesto illecito strutturato.

Il Fatto

Il condannato, con sentenza del Tribunale di Roma, aveva riportato condanna per tentata estorsione. Divenuta irrevocabile la decisione, la difesa ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione per la rideterminazione della pena, invocando l’attenuante della lieve entità riconosciuta dalla sentenza n. 120 del 2023 della Corte costituzionale.

Il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta, valorizzando i precedenti penali, le modalità dell’azione e il contesto di cessione di stupefacenti in cui la condotta si inseriva. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla portata della sentenza n. 120 del 2023, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 629 cod. pen. nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. La pronuncia costituzionale, mutuando i criteri dall’art. 311 cod. pen., ha introdotto una valvola di sicurezza idonea a evitare l’irrogazione di sanzioni non proporzionate rispetto al disvalore concreto del fatto.

Da tale declaratoria la Corte fa discendere un principio processuale consolidato: quando, dopo una sentenza irrevocabile, interviene la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sulla commisurazione della pena e questa non è stata interamente eseguita, il giudice dell’esecuzione deve rideterminare il trattamento sanzionatorio avvalendosi di penetranti poteri di accertamento, nei limiti fissati dalla decisione di cognizione. Vengono richiamate, in tal senso, le Sezioni Unite n. 42858 del 2014. Il percorso argomentativo è confermato dal riferimento alla Sez. II n. 9820 del 2024 e alla sentenza n. 83 del 2024 in tema di rapina.

Nel merito, la Corte reputa la doglianza manifestamente infondata. Gli indici dell’attenuante — estemporaneità della condotta, scarsità dell’offesa personale, esiguità del valore e assenza di profili organizzativi — vanno valutati in modo complessivo. L’attenuante ha natura oggettiva e la valutazione di levità investe la condotta nel suo insieme.

Il giudice dell’esecuzione si è conformato a tali parametri. La motivazione dà conto delle modalità esecutive protratte nel tempo, della condotta minatoria particolarmente aggressiva, del contesto illecito in cui i fatti sono maturati e dei plurimi precedenti. La Corte ribadisce che il danno economico costituisce solo una delle componenti del giudizio e non è da solo dirimente, così come evidenziato dalla Sez. Un. n. 42124 del 2024.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *