Concorso anomalo e omicidio non premeditato con armi fornite (Cass. pen. Sez. 1 n. 2164 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’aggravante della premeditazione non è configurabile per il delitto commesso in danno di una persona la cui presenza non era stata prevista né presa in considerazione al momento della ideazione del progetto criminoso e la cui uccisione è stata decisa solo all’atto dell’esecuzione dell’agguato. L’elemento cronologico e l’elemento ideologico devono infatti sussistere con riferimento al singolo evento; la decisione estemporanea di colpire un soggetto sopraggiunto costituisce una determinazione nuova rispetto al programma premeditato.
Il concorrente che fornisce le armi destinate a un agguato, consapevole della finalità omicidiaria, risponde a titolo di concorso ordinario ex art. 110 cod. pen. e non di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. per l’omicidio di chi, presente con la vittima designata, venga colpito per una scelta esecutiva dei killers, trattandosi di sviluppo prevedibile dell’azione concordata. L’aggravante della premeditazione si estende al concorrente che, prima che si esaurisca il proprio apporto volontario, acquisisca la conoscenza della altrui premeditazione.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’omicidio e dal tentato omicidio di due fratelli, raggiunti da colpi d’arma da fuoco esplosi da tre esecutori materiali appartenenti a un clan criminale. Il progetto omicidiario, come ricostruito dai giudici di merito, era premeditato esclusivamente nei confronti di uno dei due fratelli, che si era posto in contrasto con il clan; l’uccisione dell’altro, presente sul motoveicolo solo in quanto accompagnatore, era stata decisa sul momento. La Corte di assise di appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva escluso l’aggravante della premeditazione per l’omicidio non programmato, confermandola per il tentato omicidio. La decisione era impugnata dal Procuratore generale e da alcuni imputati con diversi motivi relativi alla responsabilità, alle aggravanti e al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi del Procuratore generale, ritenendo non manifestamente illogica la ricostruzione dei giudici di merito circa l’estemporaneità della decisione di uccidere l’accompagnatore della vittima designata. Richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui la premeditazione richiede un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito e l’esecuzione e una ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità, la Corte ha osservato che la decisione di colpire anche il passeggero fu assunta solo nel momento in cui gli aggressori appresero che il bersaglio non era solo, senza che tale eventualità fosse stata preventivata.
Quanto ai ricorsi degli imputati, la Corte ha ritenuto la responsabilità per l’omicidio a titolo di concorso ordinario e non di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. per i soggetti che avevano consegnato le armi, richiamando il principio delle Sezioni Unite Antonucci secondo cui l’adesione a un’impresa criminosa che preveda l’uso di armi da sparo implica il consenso preventivo all’uso cruento e illimitato, con conseguente responsabilità per l’omicidio commesso dal complice come sviluppo prevedibile dell’accordo. L’eventuale opzione esecutiva dello sparatore di colpire una persona presente è stata ritenuta rientrante nel novero delle evenienze astrattamente prefigurabili.
In relazione all’estensione dell’aggravante della premeditazione ai concorrenti non esecutori materiali, che avevano fornito armi e altri strumenti, la Corte ne ha affermato l’applicabilità, in quanto gli stessi avevano acquisito conoscenza della finalità omicidiaria dell’azione prima che il proprio apporto si esaurisse, come dimostrato dalla natura degli oggetti consegnati. I giudici hanno inoltre ritenuto infondate le doglianze relative alle attenuanti generiche, al loro bilanciamento con la recidiva e alla dosimetria della pena, trattandosi di valutazioni di merito sorrette da motivazione adeguata. Nel caso di specie, il ricorrente che aveva collaborato aveva ottenuto una riduzione quasi massima, rilevando come la sua doglianza circa l’applicazione della riduzione in misura minima fosse errata. Infine, la Corte ha escluso l’applicazione dell’attenuante della minima partecipazione ex art. 114 cod. pen. per chi ha svolto un ruolo attivo nell’acquisizione e consegna delle armi.
Ha infine ritenuto corretta l’applicazione delle cause di non punibilità ex artt. 376 e 384 cod. pen. in favore di alcuni imputati, osservando che la ritrattazione deve consistere in una smentita non equivoca, sussistente quando la confessione elimini l’aiuto prestato, e che il mendacio finalizzato a salvare sé stesso o un congiunto da una prevedibile accusa di concorso nel medesimo reato integra la scriminante richiamata.
Nota della Redazione
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