Furto in abitazione nello spogliatoio della palestra e aggravante della destrezza (Cass. pen. Sez. VII n. 39879 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624 bis cod. pen. la sottrazione commessa all’interno dello spogliatoio di una palestra, poiché tale luogo è destinato al compimento di atti appartenenti alla sfera privata della persona e presenta i requisiti della privata dimora. L’aggravante della destrezza è configurabile quando gli autori, introducendosi nel locale con un pretesto, eludono ogni sospetto sulla propria presenza e agiscono con particolare rapidità per impossessarsi dei beni della vittima. In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre doglianze già vagliate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni giuridiche corrette.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato la ricorrente alla pena di un anno di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625, n. 4, cod. pen. Il fatto era stato commesso all’interno dello spogliatoio di una palestra, ai danni di una persona che lo utilizzava.

Avverso la pronuncia di secondo grado l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale, per erronea valutazione del compendio probatorio, e la violazione di legge in relazione all’aggravante contestata e alla qualificazione del fatto come furto in abitazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo è riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con corrette argomentazioni giuridiche. Il percorso argomentativo della Corte territoriale non presenta profili di illogicità.

Quanto alla responsabilità, i giudici di merito avevano valorizzato le identificazioni per individuazione fotografica operate dalla persona offesa e da una testimone. Pur non raggiungendo l’assoluta certezza, tali riconoscimenti risultano attendibili per la loro convergenza e per la presenza di ulteriori elementi a sostegno dell’accusa.

Tra questi, i tabulati telefonici documentano la presenza in Bologna dell’utenza intestata alla ricorrente, residente altrove, in luogo e orario coincidenti con le coordinate spazio-temporali del fatto. Inoltre, alla persona offesa che si era posta all’inseguimento degli autori veniva consegnato da una passante un verbale di dissequestro intestato all’imputata. Le dichiarazioni della passante sono state ritenute inutilizzabili ai sensi dell’art. 195, comma 7, cod. proc. pen., essendo la donna rimasta non identificata; ciò nondimeno, il ritrovamento del documento nei pressi del luogo del delitto costituisce, secondo il ragionamento dei giudici di merito, forte e univoco elemento di riscontro.

Sull’aggravante, la Corte di merito ha evidenziato che la destrezza si desume dalla condotta delle autrici, le quali, introducendosi nella palestra con il pretesto di ricevere informazioni, hanno eluso ogni sospetto sulla propria presenza e hanno agito con particolare rapidità per sottrarre il portafoglio della vittima, dimostrando abilità e astuzia. Sul punto è richiamata la Sez. Un. n. 34090 del 27.04.2017.

Infine, la configurabilità del furto in abitazione è coerente con il consolidato indirizzo di legittimità, richiamato nella Sez. Un. n. 31345 del 23.03.2017, secondo cui la nozione di privata dimora postula l’utilizzazione del luogo per manifestazioni della vita privata in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne, una durata apprezzabile del rapporto tra luogo e persona, nonché la non accessibilità del luogo da parte di terzi senza il consenso del titolare. In applicazione di tale principio, lo spogliatoio della palestra è luogo destinato al compimento di atti appartenenti alla sfera privata della persona.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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