Il ne bis in idem e l’interesse ad impugnare (Cass. pen. Sez. 7 n. 1656 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse ad impugnare il motivo di ricorso per cassazione con cui si denunzia la violazione del principio del ne bis in idem, quando per i reati oggetto della doglianza non sia intervenuta condanna e il giudice di merito abbia comunque escluso l’identità del fatto rilevante ex art. 649 cod. proc. pen. È manifestamente infondata la censura che deduce il difetto della condizione di procedibilità per il furto di cosa destinata a pubblico servizio, procedibile d’ufficio ai sensi dell’art. 624, terzo comma, cod. pen. È inammissibile in sede di legittimità il motivo che contesta l’eccessività della pena, perché la graduazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, rideterminando la pena, aveva confermato la condanna per i reati di furto pluriaggravato, invasione di terreni e modificazione dello stato dei luoghi. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi: la presunta violazione del principio del ne bis in idem; il difetto della condizione di procedibilità per il reato di cui al capo C); l’eccessività della pena determinata dal giudice di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato preliminarmente inammissibile l’istanza di trattazione orale formulata dal ricorrente, non essendo prevista dal rito disciplinato dall’art. 611 cod. proc. pen.
Quanto al primo motivo, la S.C. ha rilevato che la doglianza era priva del necessario interesse ad impugnare. Per i reati oggetto della censura non era intervenuta condanna e il giudice di merito aveva escluso l’identità del fatto rilevante ex art. 649 cod. proc. pen. Ne deriva che le censure non individuavano un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall’annullamento della decisione impugnata.
Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: si trattava di furto procedibile d’ufficio ai sensi dell’art. 624, terzo comma, cod. pen., ricorrendo la circostanza di aver commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio.
Il terzo motivo, concernente l’eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è stato giudicato manifestamente infondato, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l’onere argomentativo risultava adeguatamente assolto anche mediante il congruo riferimento agli elementi decisivi o rilevanti contenuto nella sentenza impugnata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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