Continuazione esclusa in assenza di disegno criminoso unitario e stato di tossicodipendenza (Cass. pen. Sez. VII n. 29840 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra reati presuppone la prova che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, abbia programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi. Osta a tale riconoscimento, con rilievo decisivo, l’assenza di circostanze da cui desumere l’unitarietà del disegno criminoso, valutata anche in ragione della natura non omogenea degli illeciti. Lo stato di tossicodipendenza, in mancanza di ulteriori indicatori di identità del disegno, non è sufficiente ad applicare l’istituto. Il giudice dell’esecuzione motiva congruamente l’esclusione della continuazione e le censure che sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio sono generiche.

Il Fatto

Il condannato presentava istanza al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Reggio Emilia per ottenere il riconoscimento della continuazione tra quattro reati: incendio, violenza a pubblico ufficiale, falsa dichiarazione della propria identità a pubblico ufficiale e rapina con arma.

Il Tribunale, con ordinanza del 29 gennaio 2026, rigettava l’istanza, escludendo indici di unità di disegno criminoso e rilevando che il ricorrente non aveva indicato l’ideazione unitaria; quanto allo stato di tossicodipendenza, lo riteneva insufficiente in assenza di altri indicatori. Avverso tale provvedimento il difensore proponeva ricorso per cassazione, censurando l’omessa valorizzazione della contiguità temporale e spaziale degli episodi e dell’incidenza della tossicodipendenza sulle motivazioni a delinquere.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII dichiara il ricorso manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato, osserva la Corte, ha applicato puntualmente i principi in materia di continuazione elaborati dalla giurisprudenza di legittimità: osta al riconoscimento dell’istituto, con rilievo decisivo, l’assenza di circostanze dalle quali desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato — nonostante il periodo intermedio trascorso e sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. — anche quelli successivi.

Assume rilievo, in tale valutazione, la natura non omogenea dei reati. Nel caso concreto gli illeciti risultano plausibilmente riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale, non meritevole dell’applicazione di istituti di favore. La contiguità temporale e spaziale invocata dalla difesa non integra di per sé l’identità del disegno criminoso.

Sulla tossicodipendenza la Corte condivide la motivazione del giudice dell’esecuzione: mancano elementi dai quali desumere che i reati siano stati determinati da tale condizione e dalla necessità di procurarsi denaro per l’acquisto dello stupefacente, proprio in considerazione dell’indole eterogenea delle violazioni commesse — violenza a pubblico ufficiale, incendio, false generalità, rapina.

Le censure difensive, inoltre, sono generiche e sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione, da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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