Determinazione della pena base nel reato continuato e motivazione del trattamento sanzionatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 39876 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel reato continuato la determinazione della pena esige l’individuazione della violazione più grave tenendo conto delle aggravanti e delle attenuanti applicate, dell’eventuale giudizio di comparazione e di ogni altro elemento di valutazione, con successivo aumento per la continuazione sulla pena base così calcolata. Resta fermo che, quando ciò giovi al condannato, la quota di pena riferibile ai reati satellite va scorporata, in ossequio a esigenze di garanzia. Una specifica e dettagliata motivazione sui criteri di determinazione della pena si richiede solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o superiore alla media, restando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 01.04.2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 26.09.2024, resa all’esito di giudizio abbreviato. Gli imputati erano stati condannati per i reati di cui ai capi A), B), C) e D) — quest’ultimo limitato al danneggiamento delle auto di servizio — unificati dal vincolo della continuazione. Avverso la sentenza di appello gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con atti separati e distinti difensori.
Un ricorrente deduce l’erronea applicazione degli artt. 123 e 81 cod. pen. nella determinazione della pena base per il reato di cui all’art. 624 cod. pen., contestando che la Corte territoriale abbia commisurato la pena sulla scorta di elementi riferibili ai reati satellite, pervenendo così, mediante l’aumento per la continuazione, a una pena eccessiva. L’altro ricorrente lamenta mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per non essere stata indicata in via autonoma la pena base del reato più grave prima degli aumenti per le aggravanti, compresa la recidiva.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. I motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati, perché privi di specificità e meramente assertivi: i ricorrenti non si confrontano criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato, ma reiterano censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito. La Corte richiama sul punto i principi espressi da Sez. 6 n. 8700 del 2013 e da Sez. Un. n. 8825 del 2017, Galtelli.
Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità ricordano il costante indirizzo per cui, ai fini della determinazione della pena relativa a più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla sanzione da irrogare per ciascun reato, tenendo conto delle aggravanti, delle attenuanti, del giudizio di comparazione e di ogni altro elemento di valutazione; su tale pena base va poi operato l’aumento per la continuazione (Sez. 2 n. 26902 del 27.05.2025). In conformità a tale indirizzo, la Corte territoriale ha individuato la pena base per il reato più grave di cui al capo C) in anni tre di reclusione ed euro 1.000 di multa, considerando le aggravanti contestate, compresa la recidiva, e gli aumenti ex art. 63, comma 4, cod. pen.
La Corte ricorda altresì che l’individuazione della più grave tra le pene concorrenti, ai fini dell’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., deve avere riguardo alla pena base comprensiva degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze, dovendosi però scorporare la quota riferibile ai reati satellite, secondo le esigenze di garanzia affermate da Sez. 1 n. 22611 del 2024, Andrisano. La sentenza di merito dà conto degli aumenti applicati per i reati di cui ai capi B) e D), con motivazione logica ed esaustiva.
Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che la pena base di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 500 di multa non è prossima al massimo edittale, essendo stato riconosciuto all’imputato un trattamento più mite rispetto al minimo previsto dall’art. 625 cod. pen., con concessione delle circostanze attenuanti generiche e giudizio di equivalenza su recidiva e aggravanti. Una motivazione specifica e dettagliata sui criteri di determinazione della pena si richiede, infatti, solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o superiore alla media, restando insindacabile la scelta di irrogare una pena media o prossima al minimo (Sez. 2 n. 36104 del 2017, Mastro; Sez. 4 n. 27959 del 2013, Pasquali). Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.