Contrabbando tabacchi sotto 15 kg depenalizzato anche in caso di recidiva (Cass. pen. Sez. III n. 39938 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contrabbando doganale, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantitativo inferiore ai 15 chilogrammi convenzionali non è più prevista dalla legge come reato, essendo punita con la sola sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 84, comma 2, d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti dell’art. 85 del medesimo decreto. La disciplina della recidiva di contrabbando, che presuppone la commissione di un «delitto» punito con la sola multa, non è applicabile alle fattispecie divenute illeciti amministrativi. Ne consegue che la condotta resta penalmente irrilevante anche per il soggetto già condannato in via definitiva per contrabbando, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Napoli Nord alla pena dell’ammenda per il reato di cui agli artt. 291-bis e 296 d.P.R. n. 43 del 1973, per aver detenuto a fini di vendita un quantitativo di tabacchi lavorati esteri. La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma, riconosceva la continuazione con un precedente decreto penale di condanna, rideterminando la pena per l’aumento.
Avverso la sentenza di appello il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per l’omessa assoluzione, sul rilievo che il fatto non è più previsto dalla legge come reato in seguito alla riforma intervenuta nelle more del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo previgente. L’art. 291-bis d.P.R. 43/1973 puniva la detenzione di tabacco estero di contrabbando oltre i dieci chilogrammi con la multa e la reclusione; il comma 2 prevedeva, per i quantitativi fino a dieci chilogrammi, la sola pena della multa. L’art. 296 sanzionava la recidiva di contrabbando con la reclusione per chi, già condannato, commettesse un altro delitto punito con la sola multa.
Il d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, entrato in vigore il 4 ottobre 2024, ha integralmente rivisitato la materia prima della sentenza impugnata. L’art. 84 ha elevato la soglia a 15 chilogrammi convenzionali e, al di sotto di tale quantitativo, ha sostituito la pena pecuniaria con la sanzione amministrativa di 5 euro per grammo, salvo che ricorrano le aggravanti dell’art. 85, che richiamano multa e reclusione. La recidiva è ora disciplinata dall’art. 89, il quale contempla i soli «delitti» di contrabbando per i quali è prevista la sola multa.
Da tale formulazione la Corte desume che la recidiva non può applicarsi alle fattispecie punite, come quella in esame, solo come illecito amministrativo. Né risultano conciliabili con il nuovo assetto gli artt. 1, comma 2, e 5 del d.lgs. n. 8/2016.
Affermato il principio, la Corte rileva che nella specie il fatto riguarda la detenzione di 380 grammi di tabacchi lavorati esteri e che non ricorre alcuna aggravante dell’art. 85. La condotta è dunque divenuta penalmente irrilevante, in linea con i precedenti della stessa Sezione n. 8886 del 2025 e n. 47584 del 2024. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli.
Nota della Redazione
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