Ricorso ripetitivo e dolo specifico nei reati tributari (Cass. pen. Sez. III n. 35629 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa riproposizione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, dovendosi i motivi considerare non specifici ma solo apparenti. Nei reati tributari il dolo specifico di evasione può desumersi dal comportamento successivo alla perpetrazione del reato, costituito dal mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate. L’affidamento a un professionista degli adempimenti fiscali non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale, essendo il relativo dovere personale e indelegabile. La graduazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non contraddittoria.
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva condannato il ricorrente, legale rappresentante di una società, per il delitto di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 del d. Igs. n. 74/2000, alla pena di un anno di reclusione oltre alle pene accessorie.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione degli artt. 4 del d. Igs. n. 74/2000, 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen. con vizio di motivazione sull’elemento oggettivo e travisamento della prova; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo; infine censura sulla dosimetria e sul diniego delle attenuanti generiche.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che tutti i motivi costituiscono mera riproposizione di doglianze già correttamente disattese, in fatto e in diritto, dalla Corte territoriale. Il ricorso fondato sulla pedissequa reiterazione dei motivi d’appello è inammissibile, perché i motivi risultano non specifici ma soltanto apparenti, omettendo la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il contenuto essenziale dell’impugnazione richiede infatti il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento censurato; la mancanza di specificità va apprezzata anche per la carenza di correlazione tra le ragioni della decisione e quelle poste a fondamento del ricorso.
Nel merito, il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte d’appello ha evidenziato, con motivazione priva di profili di illogicità, che il comma 1-bis dell’art. 4 non trova applicazione, essendo in contestazione elementi passivi inesistenti e non valutazioni su elementi oggettivamente esistenti. La difesa non ha prodotto alcuna documentazione idonea a smentire la perizia disposta in primo grado, né ha allegato ulteriori documenti in sede peritale. La modifica normativa intervenuta non assume rilievo, poiché il perito ha escluso il ricorrere dei presupposti di valutazione di cui al comma 1-ter.
Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. La sussistenza del dolo specifico è stata desunta dall’avere il ricorrente intenzionalmente indicato elementi passivi inesistenti per conseguire un indebito vantaggio fiscale; secondo la giurisprudenza di legittimità il dolo può desumersi dal comportamento successivo al reato, costituito dal mancato pagamento delle imposte. La doglianza sulla posizione del ricorrente nella gestione societaria non risulta proposta con i motivi d’appello ed è quindi nuova e inammissibile; in ogni caso, quale legale rappresentante, su di lui ricadevano gli obblighi tributari, personali e indelegabili.
Il terzo motivo è infine manifestamente infondato. La pena è stata determinata nel minimo edittale, in applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., e non è censurabile la scelta discrezionale del giudice di merito. Quanto alle attenuanti generiche, il loro riconoscimento non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo; i giudici di merito hanno illustrato le ragioni del diniego, evidenziando la rilevante entità dell’imposta evasa e l’assenza di elementi positivamente apprezzabili. Segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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