La convalida deve valutare ogni documento difensivo incluso la pericolosità (Cass. pen. Sez. I n. 1066 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, l’autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità del provvedimento di convalida o proroga della misura disposta a carico di un cittadino di un paese terzo, derivanti dal diritto unionale e dal diritto nazionale, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa, e rilevare d’ufficio l’eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall’interessato. Grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre l’interessato è tenuto a documentare le proprie deduzioni di manifesta illegittimità della stessa. Il giudice della convalida deve fare riferimento, oltre che agli elementi prodotti dall’autorità amministrativa, anche a quelli documentati dalla difesa, e deve aggiornare oggettivamente il giudizio sulla pericolosità sociale, non potendo distaccarsi dalla lettera della norma senza valutare la documentazione prodotta.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova, con decreto del 15 dicembre 2025, convalidava il decreto di trattenimento emesso dal Questore della Provincia di La Spezia nei confronti di uno straniero, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 142/2015. Tale disposizione consente il trattenimento del richiedente protezione internazionale quando, previa valutazione caso per caso, questi costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Avverso il decreto di convalida, il trattenuto proponeva ricorso per cassazione deducendo due motivi, lamentando in sostanza la mancata acquisizione e valutazione della documentazione prodotta dalla difesa, elemento rilevante anche ai fini del giudizio sulla pericolosità del soggetto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha trattato congiuntamente i due motivi, in quanto entrambi sostanzialmente incentrati sulla mancata valutazione, da parte della Corte di appello, della documentazione prodotta dalla difesa nell’interesse del trattenuto.
Nel provvedimento impugnato, la Corte territoriale aveva giustificato il proprio diniego alla acquisizione documentale affermando che il giudizio di pericolosità sociale, data la natura dei reati per i quali lo straniero aveva riportato condanna, non fosse attenuato dalla possibilità di esprimere un giudizio positivo sulla condotta carceraria, rendendo così la documentazione offerta dalla difesa inutile ai fini della decisione.
La Suprema Corte ha evidenziato il contrasto di tale impostazione con i principi di legittimità, richiamando la giurisprudenza secondo cui la ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida è limitata, quanto al controllo del percorso argomentativo, alla motivazione inesistente o meramente apparente, da intendersi come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, in tal modo risultando inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice.
Secondo la Corte, la valutazione della pericolosità sociale non può discendere unicamente dall’esistenza di condanne penali in base ad una mera prognosi formale, ma richiede una valutazione complessiva, che impone al giudice della convalida di esaminare anche gli elementi documentali prodotti dalla difesa, come la condotta carceraria, per aggiornare oggettivamente il giudizio sulla sussistenza del requisito previsto dalla legge. Il provvedimento impugnato, omettendo di prendere visione e di valutare tale documentazione, si è distaccato dalla lettera della norma e dai principi della giurisprudenza di legittimità.
La Corte ha quindi annullato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Genova per nuovo giudizio, sottolineando che restano fermi gli obblighi dell’autorità amministrativa di valutare l’attuale e perdurante sussistenza delle condizioni del trattenimento. La decisione comporta un possibile effetto sulla continuità della misura, atteso che il differimento dell’esecuzione espulsiva potrebbe non avere più ragione d’essere se nel giudizio di rinvio emerga il venir meno del presupposto di pericolosità originariamente posto dal Questore a fondamento del provvedimento.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.