Riparazione ingiusta detenzione e colpa grave da condotte accertate (Cass. pen. Sez. III n. 39999 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il diritto all’indennizzo sussiste quando la durata della custodia cautelare eccede la pena inflitta, purché non siano ravvisabili condotte gravemente colpose, eziologicamente incidenti sull’adozione della cautela o sulla sua protrazione. La colpa grave ostativa non si identifica con la mera condanna per il reato minore, ma va accertata sulle condotte effettivamente poste in essere dal richiedente. Nel giudizio di riparazione possono assumere rilievo gli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione, ancorché questo si sia concluso con l’assoluzione, essendo diverse le regole di giudizio applicabili in fase cautelare e in fase di merito. Non è pertanto necessario, per accogliere la domanda, un proscioglimento con formula piena da tutte le accuse.
Il Fatto
Il ricorrente aveva formulato domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta, in regime di custodia cautelare prima intramuraria e poi domiciliare, nell’ambito di un procedimento per associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico. Dal reato associativo era stato assolto con sentenza definitiva; per alcuni reati-fine era invece intervenuta condanna irrevocabile, e il periodo di detenzione effettivamente subito era risultato superiore alla pena inflitta per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
La corte territoriale, prima con ordinanza del 09.02.2023 e poi, in sede di rinvio, con ordinanza del 10.06.2025, aveva rigettato la domanda, valorizzando le condotte di narcotraffico per le quali vi era stata condanna definitiva. Avverso tale ultimo provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dall’indirizzo consolidato secondo cui, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il diritto all’indennizzo sorge quando la durata della custodia cautelare supera la pena inflitta, a condizione che non siano ravvisabili, nella condotta del richiedente, condotte gravemente colpose, eziologicamente incidenti sull’adozione della cautela o sulla sua protrazione (richiamata Sez. IV n. 18446 del 06.05.2025).
Il Collegio ritiene che la corte territoriale abbia fatto buon governo di tali principi. Il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata non ha identificato la colpa grave nella sola constatazione della condanna per il reato minore, né ha preteso, per accogliere l’istanza, un’assoluzione nel merito da tutte le accuse: argomento, quest’ultimo, già stigmatizzato in sede rescindente perché in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2008.
La corte di merito ha invece richiamato una serie di condotte accertate, ritenute idonee a sostenere almeno in prima battuta l’imputazione associativa: i rapporti con spacciatori e acquirenti per il recupero delle somme da reinvestire, l’organizzazione di viaggi per concordare con i fornitori il ritiro e il pagamento dello stupefacente, la preoccupazione manifestata dopo l’arresto di un coimputato, l’uso di schede telefoniche intestate ad altri e di un’autovettura diversa da quella abitualmente utilizzata.
Tali comportamenti, non smentiti dalla sentenza assolutoria dal reato associativo — motivata dalla ritenuta mancanza di prove sull’affectio societatis e non dall’inidoneità delle condotte materiali — sorreggono la conclusione che la protrazione della custodia oltre la pena irrogata per i reati-fine sia dipesa dalla persistenza dell’imputazione associativa, caduta in appello per ragioni diverse dall’insussistenza di quelle condotte.
Il riferimento è alla giurisprudenza secondo cui, nel giudizio di riparazione, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione, senza che rilevi la definizione con assoluzione basata sugli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare, trattandosi di evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio (richiamata Sez. IV n. 2145 del 13.01.2021). Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese sostenute dall’Avvocatura dello Stato.
Nota della Redazione
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