Riconoscimento da videoriprese e prova atipica: legittima la testimonianza del verbalizzante (Cass. pen. Sez. II n. 40073 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’imputato effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante la visione delle immagini riprese da telecamere di sicurezza costituisce prova atipica, sulla quale è ammissibile la testimonianza dell’operatore che vi ha direttamente proceduto. Il giudice non è tenuto all’esame diretto dei fotogrammi, purché l’attendibilità dell’indicazione sia verificata in concreto. In tema di furto aggravato, la prova logica può risalire dal fatto ignoto sulla scorta di elementi gravemente indizianti e convergenti, sicché la ristrettezza dell’arco temporale e la vicinanza del luogo tra sottrazione e uso indebito della carta costituiscono circostanze idonee a fondare l’affermazione di responsabilità. La recidiva può essere valorizzata in un giudizio complessivo di disvalore. È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, quarto comma, cod. pen. quando i giudici di merito abbiano escluso le attenuanti generiche e il ricorrente non abbia articolato uno specifico motivo sul loro diniego.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’appello di Trento che ha confermato la condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Rovereto in ordine ai reati di furto aggravato e di uso indebito di carta di credito. La difesa deduce l’insufficienza probatoria del coinvolgimento del ricorrente nel fatto illecito, ricavato da un video oggetto di esame da parte di un teste di polizia giudiziaria. Si lamenta che il riconoscimento sia avvenuto su parametri generici, con volto semicoperto e in assenza di esame diretto dei fotogrammi, con violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Con ulteriori motivi si censura la ritenuta responsabilità per il furto, la mancata disapplicazione della recidiva e si propone questione di legittimità costituzionale della legge n. 251/2005 che ha riformulato il quarto comma dell’art. 99 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso, dichiarando manifestamente infondati i primi due motivi. Quanto al riconoscimento da videoriprese, il Collegio richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la testimonianza dell’operatore di polizia giudiziaria che abbia proceduto direttamente alla visione delle immagini costituisce prova ammissibile. Nel caso concreto l’attribuzione dei prelievi si fonda su convergenti individuazioni fotografiche effettuate da due verbalizzanti mediante confronto con le riprese dei sistemi di videosorveglianza dell’istituto di credito. Corretto, in assenza di travisamenti, il richiamo a Sez. II n. 41375 del 05.07.2023, Di Maio, che ha ritenuto non fondata l’eccezione difensiva sulla necessità dell’esame diretto dei fotogrammi, e a n. 1545 del 08.10.1997.
Sulla prova del furto, la Corte osserva che ben può il giudice risalire al fatto ignoto sulla scorta di una prova logica fondata su elementi gravemente indizianti e convergenti. Il ristretto arco temporale tra la sottrazione e l’uso indebito della carta, unito alla breve distanza tra il luogo di parcheggio dell’autovettura e quello dei prelievi, costituisce circostanza precisa che, in assenza di interferenze esterne, consente di escludere che il furto sia stato commesso da soggetto diverso dal ricorrente.
Quanto alla recidiva, il motivo è infondato: il richiamo ai precedenti penali non è automatico, ma inserito in un giudizio complessivo di disvalore che valorizza elementi di gravità desunti dai fatti accertati e indici di pericolosità sociale.
La questione di legittimità costituzionale è dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza: i giudici di merito hanno escluso le attenuanti generiche e il ricorrente non ha articolato uno specifico motivo sul loro diniego, né nell’eccezione si rinviene un argomento che investa quel tema. La Corte richiama infine il consolidato orientamento secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost. (cfr. Sez. III n. 29723 del 22.05.2024, Placentino). Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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