Nullità per omessa traduzione della sentenza d’appello (Cass. pen. Sez. 2 n. 17509 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa traduzione della sentenza di appello all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Tale nullità, se eccepita con l’atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all’art. 180 cod. proc. pen., comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice del gravame, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione. La nullità non investe il giudizio ma attiene al momento procedimentale successivo alla deliberazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 13/10/2025, confermava la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, che aveva condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali del grado. L’imputato, che non comprende la lingua italiana, era stato assistito da interprete in occasione dell’interrogatorio di garanzia e dell’udienza preliminare ed era stata disposta la traduzione degli atti del procedimento nella lingua a lui nota. Tuttavia, la sentenza d’appello non era stata tradotta.
La Motivazione della Corte
Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 143, 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen., per l’omessa traduzione della sentenza impugnata.
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, secondo cui l’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Tale inquadramento garantisce l’effettività del diritto dell’imputato alla partecipazione personale e consapevole al procedimento, rispetto ad un atto del processo di cui è prevista la traduzione obbligatoria.
La sentenza a Sezioni Unite ha inoltre chiarito, al paragrafo 5.6., che l’obbligo di traduzione riguarda anche le sentenze di appello, in applicazione dell’art. 1 della Direttiva 2010/64, la quale sancisce il diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali dal momento in cui la persona è messa a conoscenza dalle autorità competenti di essere indagata o imputata fino alla conclusione del procedimento, ossia fino alla decisione definitiva.
La Corte ha quindi precisato che la nullità non investe il giudizio, ma attiene al momento procedimentale successivo alla deliberazione. La sentenza-documento impugnata, redatta esclusivamente in lingua italiana, è stata pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Milano per il prosieguo, affinché provveda alla traduzione.
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Nota della Redazione
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