Confisca per usura: no solidarietà, quota individuale del concorrente (Cass. pen. Sez. II n. 40070 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca obbligatoria per il delitto di usura, in caso di concorso di persone va esclusa ogni forma di solidarietà passiva. La confisca, diretta o per equivalente, deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, e l’accertamento di tale quota costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo qualora non sia possibile individuare la quota di arricchimento del singolo concorrente è legittima la ripartizione in parti uguali. La nullità della sentenza di appello che ometta del tutto la motivazione sulla posizione di un imputato, pur non integrando la giuridica inesistenza della pronuncia, discende dall’art. 125 cod. proc. pen. e integra invalidità a regime intermedio, emendabile solo con la rinnovazione dell’intero giudizio di appello.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza, aveva confermato le condanne di cinque imputati per reati di usura, estorsione, detenzione di armi e stupefacenti, evasione, aggravati dalla circostanza di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Avverso la pronuncia i condannati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’omessa motivazione sulla posizione di uno di essi e l’illegittimità della confisca per l’intero profitto del reato di usura.
La questione centrale, per il ricorrente condannato per usura, riguardava la disposta confisca per equivalente per l’intero profitto, nonostante il suo ruolo di mero esecutore materiale e la dedotta assenza di ogni forma di solidarietà passiva tra concorrenti. Per altro ricorrente si censurava la totale carenza di motivazione in appello, essendo il suo nominativo comparso solo nell’intestazione e nel dispositivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto accolto il ricorso fondato sull’omessa motivazione. Dalla diretta lettura della sentenza impugnata risulta che la posizione di uno degli imputati è stata considerata solo nell’intestazione e nel dispositivo, senza alcun riferimento nella parte motiva. L’omessa redazione della motivazione, in parte qua, non dà luogo alla giuridica inesistenza della pronuncia, ma ne produce la nullità, discendente dall’art. 125 cod. proc. pen. e dall’art. 546 cod. proc. pen., con violazione del diritto al contraddittorio. Tale invalidità, a regime intermedio, è emendabile solo mediante la rinnovazione dell’intero giudizio di appello.
Sul versante dell’aggravante mafiosa, la Corte ha respinto le censure. L’art. 416-bis.1 cod. pen. si applica a tutti coloro, partecipi o concorrenti esterni, la cui condotta sia riconducibile alle forme della circostanza, e opera anche rispetto ai reati-fine dell’associazione. La tematica del concorso esterno è risultata irrilevante rispetto alla sussistenza del profilo circostanziale.
I giudici di legittimità hanno poi confermato l’indirizzo sulla “doppia conforme”: quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado, le due pronunce possono leggersi congiuntamente come un unico corpo decisionale, sottraendosi al sindacato di legittimità le censure meramente fattuali.
Sull’usura, la Corte ha ribadito che rispondono a titolo di concorso anche i soggetti estranei all’accordo originario che intervengano nella procedura esecutiva di recupero del credito usurario. L’aggravante mafiosa ricorre quando l’azione sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, essendo sufficiente che l’agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria.
Il profilo decisivo riguarda la confisca. In caso di concorso di persone, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta verso ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, la cui individuazione è oggetto di prova nel contraddittorio; solo in caso di mancata individuazione della quota è legittima la ripartizione in parti uguali. La Corte ha quindi annullato la sentenza su questo punto, con rinvio per il nuovo esame. Ha invece dichiarato inammissibile per novità la questione sulla configurabilità del tentativo di estorsione, non prospettata nei motivi di appello.
Nota della Redazione
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