Multa sostitutiva e autosufficienza del ricorso in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 40170 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice che determina il valore giornaliero della sanzione pecuniaria sostitutiva è tenuto a motivare in base ai parametri indicati dall’art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall’art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, quali le complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. La censura che investa il tasso di ragguaglio è però inammissibile se la difesa non allega al ricorso gli elementi documentali sui redditi che assume essere stati prodotti nei gradi di merito: il difetto di autosufficienza del ricorso impedisce alla Corte di legittimità il sindacato sulla logicità della motivazione. Il motivo che riproduce censure già vagliate e disattese, senza specifica criticità delle argomentazioni della sentenza impugnata, è del pari inammissibile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 04.02.2025, aveva sostituito la pena detentiva con la pena pecuniaria, fissando il valore giornaliero della multa in euro 25 e determinando una pena complessiva rateizzata.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 56-quater l. 689 del 1981 e 545-bis cod. proc. pen., oltre al correlato vizio di motivazione. Si censurava la misura del tasso di ragguaglio, ritenuta sproporzionata rispetto alle documentate condizioni reddituali, che avrebbero consentito di individuare un reddito giornaliero pari a 11,50. La questione arriva così davanti alla Sezione VII penale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio, pacifico nella sua giurisprudenza, secondo cui il giudice che determina il valore giornaliero della sanzione pecuniaria deve motivare sui parametri dell’art. 56-quater l. n. 689 del 1981, richiamando sul punto Sez. 6, n. 14873 del 12/03/2024, Schintu, Rv. 286235-01.
La Corte osserva poi che la sentenza impugnata ha affrontato la questione con argomentazioni immuni dai vizi denunciati, chiarendo le ragioni per le quali la pena detentiva poteva essere sostituita con la pena pecuniaria a un tasso proporzionato alle condizioni economiche dell’imputato. Il provvedimento dà conto della pena complessiva e della rateizzazione accordata.
Su questo terreno il ricorso si rivela una critica sterile: la difesa non ha offerto alla Corte alcun elemento documentale tra quelli che assume essere stati sottoposti ai giudici d’appello, così impedendo il sindacato sulla logicità della motivazione territoriale.
Il passaggio decisivo riguarda l’autosufficienza del ricorso. La difesa ha inteso censurare il travisamento probatorio di quei documenti, ma non li ha allegati al ricorso, venendo meno al principio affermato da Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419-01. Il motivo riproduce inoltre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione.
Nota della Redazione
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