Revoca della sospensione condizionale per nuova condanna nel quinquennio (Cass. pen. Sez. I n. 39380 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, disposta ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., si fonda su un fatto sopravvenuto alla pronuncia di concessione del beneficio, ossia la nuova condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella sospesa, supera i limiti dell’art. 163 cod. pen. Tale revoca non incontra il limite dell’avvenuto decorso del periodo di prova e della maturazione dell’effetto estintivo ex art. 167 cod. pen., perché è proprio il sopravvenire della condanna nel quinquennio a impedire quell’effetto. Il principio che preclude al giudice dell’esecuzione la revoca quando il beneficio si è consolidato riguarda la diversa ipotesi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., che ha struttura e funzione differenti e non è estensibile alla revoca di cui al primo comma.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Nocera Inferiore aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al condannato con sentenza dello stesso Tribunale, divenuta irrevocabile nel 2014. Ragione della revoca: nel quinquennio dal passaggio in giudicato, il condannato aveva riportato una nuova condanna per un delitto commesso anteriormente, con pena che, cumulata a quella sospesa, superava i limiti dell’art. 163 cod. pen.

Avverso l’ordinanza il condannato propone ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 163 e 168 cod. pen. e dell’art. 125 cod. proc. pen. Sostiene che la revoca sarebbe stata disposta sulla sola base della nuova condanna, senza raccordo con l’art. 167 cod. pen., essendo ormai decorso il termine di cinque anni dall’irrevocabilità della sentenza di concessione.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso. In via preliminare rileva che la requisitoria del Procuratore generale è stata depositata oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente all’udienza camerale previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Poiché il rispetto del termine è servente alle esigenze di funzionalità e adeguatezza del contraddittorio cartolare, l’intervento della pubblica accusa è tardivo e delle relative conclusioni non si tiene conto.

Nel merito, la revoca trova sicuro fondamento nell’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., che prevede la revoca di diritto se, nei termini stabiliti, il condannato riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella sospesa, supera i limiti dell’art. 163 cod. pen. La nuova condanna è intervenuta nel quinquennio dall’irrevocabilità della sentenza di concessione, per un delitto commesso anteriormente. Pacificamente, il momento al quale ancorare la revoca è quello del passaggio in giudicato della sentenza che accerta la nuova condanna.

Il ricorrente invoca il principio della Sez. I n. 21603 del 2024 (Marchianò), secondo cui il giudice dell’esecuzione non può revocare, nei casi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., la sospensione concessa in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen., quando il beneficio si è consolidato per il decorso del termine e la maturazione delle condizioni di estinzione ex art. 167 cod. pen. La tesi è priva di pregio: quel principio tutela il condannato che non è incorso, nel lasso temporale previsto, in recidive rilevanti, e non si attaglia all’ipotesi in esame.

La revoca di diritto di cui al primo comma, come chiarito da Sez. Un. n. 36460 del 2024 (Zangari), si correla a fatti che sopravvengono alla pronuncia di concessione: è la nuova condanna a impedire l’effetto estintivo. La revoca ex art. 168, terzo comma, cod. pen., invece, prescinde da condotte sopravvenute e rimedia a un vizio genetico della concessione. Le due ipotesi non sono equiparabili. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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