Annullamento limitato alla pena: precluso ex art. 344-bis il giudizio di rinvio (Cass. pen. Sez. 3 n. 17579 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di annullamento parziale pronunciata dalla Corte di cassazione determina la formazione del giudicato progressivo sulle statuizioni non annullate né ad esse legate da un rapporto di connessione essenziale, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento limitato alla determinazione della pena, la statuizione sulla penale responsabilità è definitiva e impedisce l’applicazione dell’improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen., il cui termine non decorre in difetto di una decisione suscettibile di definire il giudizio. Diversamente, se l’annullamento concerne la qualificazione giuridica del fatto, non si forma giudicato parziale sulla responsabilità e il giudice del rinvio è tenuto a rilevare l’eventuale improcedibilità sopravvenuta.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, aveva rideterminato la pena nei confronti di uno degli imputati, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e aveva riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 378 cod. pen. nei confronti dell’altra imputata, riconoscendole le circostanze attenuanti generiche.
Avverso tale sentenza entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la mancata declaratoria di improcedibilità dell’azione penale per intervenuto decorso del termine massimo di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha affrontato il tema del giudicato progressivo, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite sin dal 1990 e poi confermato dalle successive pronunce, secondo cui l’annullamento parziale esaurisce il giudizio in relazione a tutte le disposizioni non annullate né connesse in modo essenziale con quelle caducate. La formazione del giudicato può quindi avvenire in modo non simultaneo, con effetti limitativi sui poteri del giudice del rinvio.
Tali principi sono stati ritenuti applicabili, per identità di ratio, all’istituto dell’improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. La norma, operando solo nei giudizi di impugnazione suscettibili di definirsi, non trova spazio quando la decisione del giudice del rinvio non potrebbe comunque incidere su una statuizione già irrevocabile, come quella sulla responsabilità. La lettera del comma 8 della disposizione, che fa salvo quanto previsto dall’art. 624 cod. proc. pen., è stata letta come conferma della preclusione.
Applicando tali coordinate al caso di specie, la Corte ha ritenuto infondato il ricorso dell’imputato la cui condanna era stata annullata solo in punto di pena. Su tale posizione, la sentenza rescindente aveva dichiarato l’irrevocabilità dell’affermazione di penale responsabilità, con conseguente impossibilità di far decorrere il termine di improcedibilità nel giudizio di rinvio.
Al contrario, è stato accolto il ricorso dell’imputata la cui posizione era stata rimessa al giudice del rinvio per la qualificazione giuridica del fatto. In questo caso non si era formato alcun giudicato parziale, poiché la definizione dell’imputazione richiedeva ancora la decisione su un punto essenziale. La sentenza impugnata, pronunciata dopo la scadenza del termine massimo di due anni e 120 giorni, è stata quindi annullata senza rinvio per intervenuta improcedibilità.
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Nota della Redazione
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