La recidiva reiterata rileva per la prescrizione anche se equivalente o subvalente (Cass. pen. Sez. II n. 40426 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La recidiva reiterata, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, rileva ai fini della determinazione del termine di prescrizione del reato anche qualora, nel giudizio di comparazione con le concorrenti circostanze attenuanti, sia stata ritenuta equivalente o subvalente. L’art. 157, terzo comma, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. incida sulla determinazione della pena massima del reato. La medesima circostanza incide sia sul termine prescrizionale minimo ex art. 157, secondo comma, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello massimo ex art. 161, secondo comma, cod. pen. Tale duplice valenza non viola il principio del ne bis in idem sostanziale né l’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione.

Il Fatto

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Roma, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di due imputati per i delitti di furto aggravato e di ricettazione, essendo entrambi i reati estinti per intervenuta prescrizione.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 157, secondo comma, cod. pen. limitatamente alla declaratoria di prescrizione del delitto di ricettazione. Il ricorrente ha sostenuto che, tenuto conto della recidiva contestata agli imputati, il termine massimo di prescrizione per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., accertato il 10.11.2011, non era ancora decorso al momento della pronuncia di secondo grado.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la recidiva reiterata, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, rileva ai fini della determinazione del termine di prescrizione anche quando, nel giudizio di comparazione con le concorrenti attenuanti, sia stata considerata equivalente o subvalente.

Il fondamento della regola è nell’art. 157, terzo comma, cod. pen., che esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato. Sul punto la Corte ha richiamato, tra le altre, Sez. 4 n. 38618 del 2021, Sez. 1 n. 36258 del 2020 e Sez. 2 n. 21704 del 2019.

La Corte ha inoltre ribadito il principio per cui la recidiva reiterata incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo, ex art. 157, secondo comma, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello massimo, ex art. 161, secondo comma, cod. pen. Tale duplice valenza non comporta violazione del principio del ne bis in idem sostanziale né dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione.

Applicando tali principi, per il reato di ricettazione accertato e consumato il 10 novembre 2011, il termine di prescrizione massimo, in ragione delle intervenute cause interruttive, è stato quantificato in ventidue anni, due mesi e venti giorni. Detto termine, decorrente dal 10.11.2011, verrà a scadenza, nei confronti di entrambi gli imputati, soltanto il 30.01.2034, anche senza considerare eventuali cause di sospensione ex lege.

All’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati, limitatamente al reato di ricettazione di cui al capo B), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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