Cumulo pene: la detenzione cautelare si detrae solo nel cumulo parziale (Cass. pen. Sez. I n. 40421 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione di pene concorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, vanno ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di detenzione e ogni periodo va detratto dal cumulo parziale delle pene relative ai reati commessi in precedenza, applicando il criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale. Non è consentita una cumulabilità globale, che comporterebbe l’imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. Ai fini del computo della fungibilità, nel caso di riconoscimento della continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi, l’esecuzione di pena o di custodia cautelare avvenuta per uno di essi è valutata con esclusivo riferimento al singolo reato cui detta esecuzione si riferisce e non al trattamento determinato per effetto della continuazione, dovendosi scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono.

Il Fatto

Il condannato ha presentato istanza al giudice dell’esecuzione per la rideterminazione della pena detentiva da espiare, indicata in ventisei anni di reclusione nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal pubblico ministero. Chiedeva di inserire, tra il presofferto da scomputare sulla pena risultante dall’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., il periodo di due anni, due mesi e diciannove giorni di reclusione decorso a titolo cautelare nell’ambito di un procedimento per detenzione illegale di arma comune da sparo e ricettazione.

La Corte di assise di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza. Ha rilevato che nel cumulo impugnato, come in quello precedente, sono previste pene per reati commessi dopo la cessazione della misura cautelare, ciò che ha determinato, ai sensi dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la formazione di più cumuli separati. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha richiamato le coordinate ermeneutiche consolidate in tema di esecuzione di pene concorrenti. Ha ricordato che i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione vanno ordinati cronologicamente e che ogni periodo è detratto dal cumulo parziale dei reati commessi in precedenza: non è ammessa una cumulabilità globale, che imputerebbe periodi di carcerazione anteriori a pene per reati successivi.

Ha poi ribadito che il principio di unità del rapporto esecutivo opera per le pene relative a reati commessi prima dell’inizio della detenzione. Si procede a un ulteriore cumulo, non più soggetto ai limiti dell’art. 78 cod. pen., solo quando il condannato commetta un nuovo reato durante l’espiazione o dopo la sua interruzione, con decorrenza fissata alla data dell’ultimo reato o del successivo arresto.

Su questa base la Corte ha giudicato ineccepibile, perché conforme allo spirito e alla lettera dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la formazione di un autonomo cumulo comprendente i reati commessi dopo l’espiazione della pena per i reati risalenti, accertati con sentenza divenuta irrevocabile.

Il ricorrente sosteneva che i reati oggetto della detrazione erano espressione del medesimo disegno criminoso di un delitto contro la fede pubblica, commesso nella stessa data e legato dal vincolo della continuazione. La Corte ha respinto l’argomento: l’esecuzione di pena o custodia cautelare avvenuta per uno dei reati in continuazione si valuta con esclusivo riferimento al singolo reato cui si riferisce, non al trattamento complessivo determinato dalla continuazione, dovendosi scindere il reato continuato nelle singole violazioni.

Il giudice dell’esecuzione ha quindi correttamente escluso dal cumulo, comprendente le pene per i reati commessi dopo la cessazione della misura, i delitti la cui espiazione era già terminata. Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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