Inammissibile il ricorso se l’interesse all’impugnazione è sopravvenuto meno (Cass. pen. Sez. I n. 40423 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di interesse a impugnare, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione dell’impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale e a quella di conseguire una decisione più vantaggiosa, logicamente coerente con il sistema normativo. Il requisito dell’interesse deve configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione. La sopravvenuta carenza di tale interesse, per mutata situazione di fatto o di diritto che abbia assorbito la finalità perseguita dall’impugnante, determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato con decreto de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l’inammissibilità dell’istanza con cui il condannato aveva chiesto l’annullamento dell’ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti dal pubblico ministero e la sua immediata scarcerazione. Il giudice aveva rilevato che l’ordine di esecuzione, con contestuale sospensione, era stato ritualmente notificato a mani proprie del destinatario, con consegna di copia degli avvisi nella lingua madre, alloglotta, del condannato. Decorso il termine di sospensione senza richiesta di ammissione a misure alternative, era stata disposta la revoca e la traduzione in carcere.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo di non aver mai ricevuto l’ordine di esecuzione e lamentando l’omessa traduzione in lingua a lui nota dell’ordine e della sentenza di primo grado, con compressione delle prerogative difensive. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. Il giudice dell’esecuzione ha attestato, sulla scorta del fascicolo formato a seguito dell’emissione dell’ordine di esecuzione, che il condannato ha ricevuto a mani proprie, l’8 novembre 2024, la comunicazione dell’emissione dell’ordine di carcerazione con relativa sospensione, corredato dalla traduzione degli avvisi concernenti le facoltà e i diritti riservati al condannato. Ciò basta a comprovare la manifesta infondatezza dell’impugnazione, imperniata sull’evocazione di inesistenti vulnera alle garanzie difensive.

La Corte individua una ulteriore, concorrente ragione di inammissibilità nella sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente. Richiamando i principi consolidati, la nozione d’interesse a impugnare ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen. va letta in prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità di rimuovere uno svantaggio processuale e a quella di ottenere una decisione più vantaggiosa e coerente con il sistema normativo (Sezioni Unite n. 6624 del 2011). Il requisito deve sussistere sia al momento della proposizione sia in quello della decisione (Sezioni Unite n. 7 del 1997).

Su tali basi è stata elaborata la categoria della carenza d’interesse sopraggiunta, il cui fondamento risiede nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione divenuto non più attuale per mutata situazione di fatto o di diritto, che abbia assorbito la finalità perseguita dall’impugnante o perché già attuata o perché divenuta irrilevante per il superamento del punto controverso.

Nel caso concreto la Corte prende atto dell’avvenuta, integrale espiazione della pena alla data del 31 luglio 2025. Il sopravvenuto venir meno dell’interesse a una decisione che ne apprezzi la fondatezza concorre a determinare l’inammissibilità. Alla declaratoria consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità secondo i principi della Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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