Tentato omicidio pluriaggravato: idoneità degli atti e dolo alternativo (Cass. pen. Sez. I n. 33397 del 11.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tentato omicidio, l’accertamento del dolo omicidiario, anche nella forma del dolo alternativo, può essere raggiunto mediante un procedimento logico di induzione da fatti certi, quali i mezzi usati, la direzione e l’intensità dei colpi, la parte del corpo attinta e le condizioni di tempo e di luogo. L’idoneità degli atti richiesta dall’art. 56 cod. pen. va apprezzata in concreto con giudizio ex ante, rapportato alle circostanze di fatto e alle modalità della condotta, secondo la situazione che si presentava all’agente al momento del compimento degli atti. La scarsa entità, o persino l’inesistenza, delle lesioni provocate non esclude di per sé l’intenzione omicida, potendo dipendere da fattori indipendenti dalla volontà dell’agente. Non è ammissibile, in appello, la richiesta di rinnovazione istruttoria di contenuto meramente esplorativo, in presenza della presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio raccolto in primo grado.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 10 dicembre 2025, ha confermato la condanna di un detenuto alla pena di anni undici di reclusione per tentato omicidio pluriaggravato, reato commesso ai danni di un agente di polizia penitenziaria all’interno della casa circondariale di Frosinone, dove l’imputato era ristretto.
Avverso il provvedimento l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: vizio di motivazione sulla richiesta di rinnovazione istruttoria relativa all’acquisizione integrale dei flussi video; travisamento della prova dichiarativa sull’identificazione dello strumento lesivo; erronea applicazione degli artt. 56 e 575 cod. pen. e vizio di motivazione sull’idoneità degli atti; omesso esame della consulenza medico legale sulla compatibilità tra le lesioni e il mezzo utilizzato.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. La richiesta di integrazione probatoria appare di contenuto esplorativo, non essendo illustrato specificamente il contenuto dei video non estrapolati né spiegato perché da quelle telecamere sarebbero derivate immagini utili. Il Collegio richiama il principio per cui, in appello, la richiesta di rinnovazione che si risolva in attività esplorativa non è coperta da alcun obbligo di risposta del giudice del gravame, in forza della presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio di primo grado. Rileva inoltre che la mancata assunzione di una prova decisiva è deducibile solo per i mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione a norma dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., non quando il mezzo sia stato sollecitato con l’invito al giudice ad avvalersi dei poteri officiosi ex art. 507 cod. proc. pen.
Anche il secondo motivo è inammissibile e manifestamente infondato. La censura investe il giudizio di attendibilità del teste fondandosi su un profilo secondario, la descrizione del vestiario, senza confrontarsi con il dato centrale: la deposizione che riferisce di aver visto il detenuto con in mano una lametta, cui ha fatto seguito il reperimento nella cella di un frammento dello stesso tipo.
Il terzo e il quarto motivo sono infondati. Per la Corte, ai fini dell’accertamento dell’animus necandi assume valore determinante l’idoneità dell’azione, da valutarsi con prognosi formulata ex post ma riferita alla situazione presente all’agente al momento degli atti, secondo le condizioni umanamente prevedibili. La valutazione può fondarsi su un procedimento induttivo che valorizza mezzi, direzione e intensità dei colpi, distanza dal bersaglio, parte del corpo attinta e contesto.
Sul piano dell’idoneità causale, il Collegio ribadisce che rileva la capacità della condotta rispetto all’obiettivo delittuoso e l’univocità della sua destinazione, da apprezzarsi ex ante. Non rileva la scarsa entità o l’inesistenza delle lesioni, potendo tali esiti dipendere da fattori indipendenti dalla volontà dell’agente, come un movimento imprevisto della vittima o una mira non precisa.
Nel caso concreto, le convergenti sentenze di merito hanno valorizzato il mezzo acuminato descritto dalla consulenza, la zona attinta, la distanza ravvicinata, la ferita da taglio di circa 24 centimetri, l’infiltrazione emorragica, la durata dell’aggressione e la sede della lesione, corrispondente all’arteria carotidea, alla vena giugulare e al nervo vago. Da tali elementi i giudici hanno ravvisato il dolo diretto alternativo con ragionamento immune da vizi. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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