Necessari camera di consiglio e motivazione su tossicodipendenza in executivis (Cass. pen. Sez. I n. 33400 del 11.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione che delibera sulla richiesta di riconoscimento della continuazione con procedura de plano, senza fissare l’udienza in camera di consiglio, adotta un provvedimento affetto da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 666, comma 3, e 178, lett. c), cod. proc. pen., trattandosi di ipotesi non rientrante tra quelle previste dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Viola inoltre l’obbligo di motivazione, con riferimento all’art. 671 cod. proc. pen. e all’art. 81, secondo comma, cod. pen., il giudice che ometta di considerare, o svaluti senza adeguata giustificazione, lo stato di tossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato da idonea documentazione, trattandosi di circostanza potenzialmente dirimente ai fini della decisione. È censurabile per apparenza la motivazione che si muova su un piano astratto, svincolato dalla valutazione del concreto svolgersi dei fatti, e che valuti in negativo proprio gli indici che la giurisprudenza di legittimità indica come potenzialmente significativi del medesimo disegno criminoso.

Il Fatto

Con ordinanza del 12 febbraio 2026 il Tribunale di Livorno, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. con cui la difesa del condannato chiedeva il riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze di condanna dello stesso Tribunale, divenute irrevocabili.

A fondamento del rigetto il Giudice ha ritenuto che l’omogeneità delle violazioni non basti, da sola, a dimostrare un’unica deliberazione di fondo; che la distanza temporale tra i fatti non sia elemento certo se non integrato da ulteriori indicazioni; e che la dinamica degli episodi deponga per l’occasionalità di quelli successivi. Il condannato propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi, lamentando vizi di motivazione e violazione delle regole sul contraddittorio.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso, ravvisando plurimi profili di illegittimità. Assume portata assorbente il terzo motivo: l’ordinanza è inficiata da nullità assoluta perché il giudice dell’esecuzione ha deciso sulla richiesta con procedura de plano, senza garantire il contraddittorio, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. A sostegno richiama Sez. I n. 12304 del 26.02.2014.

La Corte rileva poi i dedotti vizi motivazionali. L’istanza difensiva richiamava, tra i dati portati all’attenzione del decidente, la condizione di tossicodipendenza del condannato. Su tale allegazione il giudice dell’esecuzione non ha operato alcuna valutazione, gravando il provvedimento di una carenza motivazionale su un punto potenzialmente dirimente. Sul punto la Corte richiama Sez. I n. 4094 del 03.12.2019, secondo cui viola l’obbligo di motivazione su circostanza rilevante il giudice che ometta di considerare, o svaluti totalmente senza adeguata giustificazione, lo stato di tossicodipendenza specificamente dedotto e corroborato da idonea documentazione.

Il provvedimento presenta, altresì, tratti di censurabile apparenza della motivazione. Il Giudice, incorso in un erroneo riferimento alle fattispecie di reato per le quali il condannato ha riportato le condanne definitive, ha sviluppato le proprie considerazioni critiche su un piano astratto, svincolato da ogni valutazione del concreto svolgersi dei fatti addebitati.

La motivazione risulta inoltre eccentrica rispetto ai canoni interpretativi consolidati in materia, avendo valutato in negativo proprio quegli indici che la giurisprudenza di legittimità indica come potenzialmente indicativi, specie ove contestualmente presenti, dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso. La Corte annulla pertanto l’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Livorno, che, libero nell’esito, dovrà emendarsi dalle criticità motivazionali segnalate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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