Ricorso in cassazione per motivi non corrispondenti a quelli del riesame (Cass. pen. Sez. II n. 8113 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, la parte che ha proposto la richiesta di riesame è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali ha prospettato le questioni al collegio cautelare, pena l’inammissibilità delle deduzioni. In tema di reati connessi, quando non sia possibile individuare il luogo di commissione del reato più grave secondo le regole oggettive degli artt. 8 e 9, comma 1, cod. proc. pen., la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra quelli connessi. Il delitto di porto illegale di armi in luogo pubblico o aperto al pubblico ha natura di reato permanente: si perfeziona con l’inizio del porto e si consuma al cessare della permanenza, con conseguente radicamento della competenza nel luogo di cessazione.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di due indagati, ravvisando i gravi indizi di colpevolezza per i delitti di ricettazione e porto illegale di armi, essendo state rinvenute armi in loro possesso.
Investito dell’eccezione di incompetenza territoriale, il collegio cautelare aveva escluso l’operatività del criterio suppletivo del luogo di residenza degli indagati, valorizzando il luogo di consumazione del reato in via gradata più grave. Avverso tale ordinanza gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo, concernente la competenza per territorio, i ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 8, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che la competenza spettasse al tribunale del luogo di inizio della consumazione del porto illegale di armi.
Il collegio rileva anzitutto che il motivo non corrisponde a quello avanzato in sede di riesame: innanzi al collegio cautelare era stato invocato il criterio suppletivo del luogo di residenza degli indagati, mentre in cassazione si deduce la violazione di una diversa regola oggettiva. Per la natura di mezzo di gravame della richiesta di riesame, la parte è tenuta ad articolare appositi motivi e, ove successivamente ricorra per cassazione, deve dedurre censure corrispondenti a quelle prospettate al tribunale, pena l’inammissibilità.
Nel merito, la Corte ricorda come, in ipotesi di reati connessi, qualora non sia possibile individuare il luogo di commissione del reato più grave secondo le regole oggettive, giudice competente è quello del luogo in cui risulta commesso, in via a mano a mano gradata, il reato successivamente più grave fra quelli connessi. Essendo ignoto il luogo di consumazione della ricettazione, il riferimento è stato correttamente posto al connesso delitto di porto illegale di armi.
La Corte osserva inoltre che il porto illegale di armi ha natura di reato permanente: si perfeziona al momento in cui inizia il porto ma si consuma al momento in cui esso cessa. Ne discende che, pur volendo accedere al motivo, la competenza non può radicarsi nel luogo di inizio del porto, ma in quello di cessazione della permanenza, coincidente con il luogo del sequestro.
Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. Il giudice cautelare ha dato credito alle dichiarazioni del legittimo detentore delle armi, evidenziandone la genuinità, e ha ritenuto provato il delitto presupposto della ricettazione valorizzando tali dichiarazioni. Ai fini della configurabilità della ricettazione non è necessario l’accertamento giudiziale del delitto presupposto, potendo il giudice affermarne l’esistenza anche mediante prove logiche. Segue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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