Inammissibile il ricorso che non confuta la doppia conforme (Cass. pen. Sez. II n. 40698 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che riproduca pedissequamente le censure già dedotte in appello, senza un confronto critico con le argomentazioni del provvedimento impugnato. La specificità del motivo impone la correlazione tra le ragioni della decisione censurata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, non essendo sufficiente la contestazione assertiva e apodittica della correttezza della sentenza. In presenza di una doppia conforme, la sentenza di appello si salda con quella di primo grado in un unico corpo argomentativo; il giudice non è tenuto a esaminare dettagliatamente ogni risultanza, essendo sufficiente una valutazione globale e logica che dimostri di aver tenuto presenti i fatti decisivi. Restano quindi implicitamente disattese le argomentazioni difensive, pur non espressamente confutate, logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva condannato i ricorrenti per il delitto di riciclaggio, di cui all’art. 648-bis cod. pen., in relazione a somme ritenute provento di un reato presupposto ascritto a terzi.

Avverso la pronuncia di secondo grado i condannati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erroneità della affermazione di responsabilità, la sproporzione tra i profitti del reato presupposto e le somme loro attribuite, l’attribuzione cumulativa e indistinta delle condotte, nonché il difetto di motivazione sulla determinazione della pena pecuniaria. La questione approda in legittimità sulla tenuta della motivazione e sull’onere di specificità dei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che i ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. Il punto di partenza è l’onere di specificità dell’impugnazione: il contenuto essenziale dell’atto è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento contestato.

Richiamando le Sezioni Unite n. 8825 del 2016 e n. 24591 del 2020, la Corte ribadisce che il motivo è inammissibile non solo per indeterminatezza, ma anche per mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell’impugnazione; la sua aspecificità conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità. Sono pertanto inammissibili i motivi che riproducono le censure d’appello con espressioni assertive, senza critica puntuale.

La Corte affronta poi la doppia conforme: quando le due decisioni di merito concordano nell’analisi e valutazione delle prove, esse formano un unico corpo argomentativo. In tal caso il giudice di appello non deve compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni, essendo sufficiente una valutazione globale, logica e adeguata dei fatti decisivi. Ne consegue che le argomentazioni difensive non espressamente confutate, ma logicamente incompatibili con la decisione, si considerano implicitamente disattese. Una criticità isolata, a fronte di restanti valutazioni rassicuranti, non comporta l’annullamento per vizio di motivazione, salvo che disarticoli un nucleo di fatto essenziale.

Applicando tali principi, il primo motivo — con cui si contesta la responsabilità — è non solo reiterativo delle difese d’appello, ma evidentemente aspecifico: non si confronta con gli argomenti del provvedimento impugnato. La Corte di appello ha invece ricostruito il contesto, il ruolo dei ricorrenti, la corrispondenza tra assegni circolari e operazioni, le movimentazioni bancarie dei terzi e l’assenza di redditi adeguati, rispondendo in modo argomentato alla censura sulla mancata corrispondenza degli importi. La critica si risolve in una lettura alternativa del merito, non consentita in legittimità.

Quanto al secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, la Corte lo ritiene parimenti generico: la censura sul rapporto tra pena detentiva e pecuniaria non era stata devoluta al giudice di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva; la motivazione sulla pena al minimo edittale, adeguata e scevra da irragionevolezza, resiste al sindacato di legittimità. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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